Sentenza del 15/05/2015 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Attività istruttoria svolta presso il contribuente - Avviso di accertamento notificato prima del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza dei 60 giorni è nullo, salvo che ricorra una situazione di particolare urgenza, che deve essere specificamente indicata e adeguatamente motivata nell'atto. La violazione del termine compromette il diritto del contribuente alla partecipazione e al contraddittorio procedimentale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Tale termine consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste, instaurando un contraddittorio preventivo con l'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il termine di 60 giorni tutela il diritto del contribuente a formulare osservazioni e richieste prima dell'adozione dell'atto impositivo e garantisce un contraddittorio effettivo. La sua violazione determina la nullità dell'avviso, salvo particolare urgenza adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Quando l'accertamento è preceduto da attività istruttoria svolta presso il contribuente e dalla consegna del processo verbale di chiusura, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
- Il termine è finalizzato a consentire un contraddittorio effettivo: il contribuente deve poter presentare osservazioni e richieste, che l'Ufficio deve valutare e, se necessario, superare con una motivazione adeguata nell'atto impositivo.
- Un avviso emesso prima della scadenza del termine è generalmente nullo, a meno che l'Amministrazione dimostri e motivi concretamente una situazione di particolare urgenza.
- La mera indicazione generica di urgenza non è sufficiente: le ragioni devono essere specifiche, attuali e riferite alle circostanze concrete del caso.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di consegna del processo verbale, la data di emissione o notifica dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza.
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