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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22692/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla valutazione della prova, in particolare del test del DNA, sostenendo che tale risultato non potesse fornire una prova certa ma solo un'indicazione altamente probabile. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione sulla valutazione di una prova scientifica che sarebbe stata acquisita in violazione di protocolli internazionali, ma senza indicare puntualmente gli elementi fondanti della censura e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha dedotto l'omessa motivazione sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse decorso; la Corte ha invece ritenuto che la prescrizione non fosse ancora maturata, richiamando la cornice edittale del reato aggravato e il relativo termine finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il test del DNA, in mancanza di elementi di segno contrario, costituiva prova certa della presenza ingiustificata dell'imputato nel luogo del furto. Ha giudicato estremamente generico il secondo motivo, perché non specificava gli elementi della censura né si confrontava con la motivazione della sentenza di merito. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo sulla prescrizione, rilevando che il termine non era ancora decorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È richiamato per individuare il trattamento sanzionatorio del furto in abitazione aggravato, rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    L'aggravante contestata incide sull'assetto sanzionatorio e consente di individuare una pena massima di dieci anni di reclusione ai fini della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    È richiamato per l'aumento del termine finale di prescrizione conseguente alla pena massima applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione della prova è manifestamente infondata quando la prova scientifica valorizzata dai giudici di merito è idonea, in assenza di elementi contrari, a fondare con certezza la ricostruzione del fatto contestato.
  • La doglianza sulla pretesa violazione di protocolli scientifici o internazionali deve essere specifica, indicare gli elementi concreti su cui si fonda e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile per genericità.
  • La deduzione della prescrizione è infondata quando, sulla base della qualificazione giuridica del fatto e delle aggravanti contestate, il termine di prescrizione non risulta ancora maturato al momento della decisione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la manifesta infondatezza dei motivi e la loro genericità determinano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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