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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10552/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), deducendo: 1) che la ricezione della polizza assicurativa contraffatta non costituirebbe reato autonomo ma l'antefatto della truffa e sarebbe in ogni caso depenalizzata dato che la falsificazione del contrassegno/configurazione della falsità in scrittura privata sarebbe una fattispecie abrogata; 2) che la condanna per truffa si fonda solo sulle dichiarazioni della parte offesa Metushaj e su un messaggio WhatsApp la cui provenienza sarebbe dubbia, quindi mancherebbe adeguata verifica dell'attendibilità probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato e rigetta le doglianze. Sul primo motivo osserva che la questione relativa alla non configurabilità della ricettazione non è esaminabile perché non proposta in appello; sul merito afferma comunque che la ricezione della polizza contraffatta può integrare la ricettazione, poiché la provenienza del bene da delitto è elemento esterno alla fattispecie e la sopravvenuta abrogazione della norma che sanzionava la falsificazione non elimina la rilevanza penale della ricezione (richiamo all'art. 2 c.p. e giurisprudenza). Sul secondo motivo la Corte ritiene che il ricorrente proponga una diversa valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, valorizzando anche il messaggio WhatsApp come elemento probatorio idoneo a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di difesa/assistenza della parte civile, con liquidazione da parte della Corte d'appello di Messina.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n. 176

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Riferimento alle modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto (normativa processuale temporanea richiamata per il rito).

  • art. 606 c.p.p.

    Criteri di impugnazione in Cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge come motivo di ricorso.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto applicabile il reato alla ricezione della polizza contraffatta in quanto la provenienza del bene da delitto è elemento esterno alla fattispecie.

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice della truffa: la condotta fraudolenta con uso della polizza contraffatta è stata ritenuta provata dalla Corte territoriale.

  • art. 485 c.p.

    falsificazione dei contrassegni (ormai abrogata)

    La Corte riconosce che la falsificazione in astratto rientrava nella previgente fattispecie (art.485), ora abrogata; tuttavia l'abrogazione non implica l'irrilevanza penale della ricezione del bene contraffatto.

  • d.lgs. n.7/2016

    abrogazione di talune fattispecie (art. 485 c.p.)

    Richiamato per spiegare l'abrogazione della fattispecie di falsificazione richiamata dalla difesa; la Corte precisa che l'abrogazione non incide sulla configurabilità della ricettazione.

  • art. 2 c.p.

    principio di applicazione della legge penale nel tempo

    La rilevanza penale del fatto va valutata con riferimento al momento della condotta; la sopravvenuta abrogazione di una norma collegata non annulla la responsabilità per la ricezione.

  • D.P.R. 115/2022

    Norme sulla liquidazione e pagamento delle spese di costituzione della parte civile e del patrocinio a spese dello Stato; richiamate per la modalità di rifusione delle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono esaminabili nuovi motivi o questioni non sollevate nel giudizio di appello: l'assenza di tempestiva deduzione in appello può determinare l'inammissibilità o la non scrutinabilità del motivo.
  • La ricezione di beni provenienti da reato (anche se il reato che ha procurato il bene è disciplinato da una norma poi abrogata) può integrare la ricettazione: la provenienza del bene da delitto è un elemento esterno alla fattispecie e la rilevanza penale si valuta rispetto al momento della condotta (art. 2 c.p.).
  • Le questioni di valutazione della prova (contraddizioni tra dichiarazioni, affidabilità di elementi probatori come messaggi WhatsApp) sono tipicamente riservate al giudice di merito e in Cassazione possono essere censurate solo se emerge un vizio logico o aporie manifeste nella motivazione.
  • I messaggi informatici (es. WhatsApp) possono costituire prova idonea se il giudice di merito ne verifica l'attendibilità e il nesso probatorio; una generica censura sulla provenienza non è sufficiente in sede di legittimità.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, con liquidazione da parte della Corte d'appello.

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