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Ordinanza

Ordinanza n. 2692/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, − della nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 trasmessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo, con cui è stata negata l'ammissibilità di alcune spese rendicontate in relazione al progetto "Design Weekend" presentato dalla ricorrente in risposta all’Avviso pubblico protocollo n. 10276/23 del 25 maggio 2023 (doc. 1); − del foglio excel allegato alla suddetta nota prot. n. 0151350/25 del 05/05/2025 recante dettaglio spese non ammissibili (doc. 2); − ove occorra, della nota prot. 0201365/25 del 02/07/2025 tramessa via PEC in pari data dal Ministero del turismo in risposta alla richiesta di riesame trasmessa dalla ricorrente tramite PEC in data 26 giugno 2025 (doc. 3); − ove occorra e, in parte qua, dell’Avviso Pubblico del 25 maggio 2023, n. 1 (doc. 4); − di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la nota prot. 76648/25 del 17 febbraio 2025 recante “richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti” (doc. 5).

Giustizia amministrativa202509776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissibilità di alcune spese rendicontate ai fini dell’erogazione di un rateo del contributo pubblico relativo al progetto "Design Weekend", con relativo dettaglio delle spese non ammissibili e successivo rigetto della richiesta di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota ministeriale che aveva ritenuto non ammissibili spese rendicontate per complessivi euro 164.403,76, riferite a vitto e alloggio, materiali di consumo, servizi di noleggio, collaborazioni occasionali, locazione, trasporto e logistica e assicurazione. Il contributo richiesto era pari a euro 129.768,39, a fronte di giustificativi di spesa complessivi pari a euro 259.536,77. Sono stati impugnati anche il foglio excel contenente il dettaglio delle spese escluse, la nota ministeriale di risposta alla richiesta di riesame, l’Avviso pubblico del 25 maggio 2023 e gli atti presupposti, inclusa la richiesta di integrazioni documentali. Il TAR non ha ancora esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo necessario accertare, mediante specifiche competenze tecniche, se i giustificativi di spesa esclusi dall’amministrazione siano conformi alle modalità di rendicontazione e ai requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 7 dell’Avviso pubblico in relazione al progetto finanziato. Una precedente verificazione era rimasta ineseguita a causa delle rinunce dei soggetti designati.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha revocato la verificazione già disposta con la precedente ordinanza e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi degli articoli 19, comma 1, 63, comma 4, e 67 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la questione non fosse meramente ricognitiva, ma richiedesse una valutazione tecnica complessa sull’idoneità della documentazione contabile e sulla conformità delle spese ai criteri dell’Avviso. È stato nominato quale CTU il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Roma, con facoltà di delega a professionista iscritto all’Albo dotato delle necessarie competenze. Il consulente dovrà esaminare la proposta progettuale, la documentazione allegata, tutti i giustificativi di spesa, le fatture escluse dall’amministrazione e i chiarimenti e documenti integrativi prodotti dalla società, quindi rispondere al quesito relativo alla conformità delle spese alle modalità di rendicontazione e ai requisiti di ammissibilità dell’articolo 7 dell’Avviso. Sono stati disciplinati giuramento, accesso al fascicolo e alla documentazione ministeriale, anticipo sul compenso, facoltà di nomina dei consulenti di parte, termini per lo schema di relazione, osservazioni e relazione finale. È stata fissata l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026 per la decisione nel merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo. L’ordinanza non decide né sulla legittimità del diniego né sulla domanda cautelare nel merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 611, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Individua il fondo sul quale è stato ammesso a contributo il progetto "Design Weekend".

  • art. 7 dell’Avviso pubblico del 25 maggio 2023, n. 1

    Prevede i requisiti di ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo; la conformità delle spese escluse a tali requisiti costituisce l’oggetto della CTU.

  • art. 19, comma 1, c.p.a.

    Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

    Consente al giudice amministrativo di avvalersi di consulenti tecnici quando l’ausilio tecnico risulti indispensabile.

  • art. 63, comma 4, c.p.a.

    Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.

    Consente di disporre la CTU, in alternativa alla verificazione, quando l’accertamento o la valutazione richiedano particolari competenze tecniche e la consulenza sia indispensabile.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione precedentemente disposta, che il TAR ha revocato perché rimasta ineseguita, e il relativo onere economico.

  • art. 67 c.p.a.

    Disciplina la consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo, compresi nomina, giuramento, partecipazione dei consulenti di parte, termini per le osservazioni, relazione finale e anticipazione del compenso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito nell’ambito della fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso amministrativo dipende dalla valutazione complessa della conformità di documentazione contabile e giustificativi di spesa a criteri tecnici di ammissibilità di un finanziamento pubblico, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., ove l’ausilio tecnico sia indispensabile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio nel processo amministrativo è appropriata quando non occorre una mera ricognizione di fatti o documenti, ma una valutazione tecnica complessa, elaborata mediante specifiche cognizioni professionali e funzionale alla risposta a un quesito decisivo per la controversia.
  • Qualora una verificazione disposta dal giudice rimanga ineseguita per le rinunce dei soggetti incaricati e l’accertamento tecnico resti indispensabile, il giudice può revocare la verificazione e sostituirla con una consulenza tecnica d’ufficio.
  • Nel disporre una CTU, il giudice amministrativo può autorizzare il consulente ad acquisire e consultare gli atti del fascicolo e la documentazione pertinente detenuta dall’amministrazione, imponendo a quest’ultima un obbligo di collaborazione.
  • La decisione sulla domanda cautelare può essere differita quando, ai fini della valutazione della controversia, risulti necessario un approfondimento tecnico istruttorio; in tal caso il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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