Cassazione Penale, Sentenza n. 34088/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Lecce, in funzione di riesame, aveva confermato l’ordinanza del GIP del 5 gennaio 2026 che disponeva la custodia cautelare in carcere dell’indagato per tentato omicidio pluriaggravato, ricettazione e detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. La difesa aveva devoluto al riesame la sola contestazione di tentato omicidio e, con un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciava violazione di legge nella qualificazione giuridica della condotta: sosteneva l’inidoneità degli atti, l’assenza di animus necandi e chiedeva la riqualificazione in lesioni personali. In particolare, contestava la ricostruzione della posizione dello sparatore e sosteneva che il colpo avesse attinto la vittima alla gamba, senza che l’indagato avesse voluto o messo in pericolo la vita della persona colpita; assumeva inoltre che il tentato omicidio richiedesse dolo diretto o alternativo e non potesse fondarsi sul dolo eventuale. La Corte ha rilevato che le censure sollecitavano una rivalutazione delle fonti di prova, riportate solo per stralcio e non allegate, e non si confrontavano compiutamente con la motivazione del riesame. Tale motivazione valorizzava le minacce di morte, i colpi esplosi ad altezza d’uomo e a distanza ravvicinata, il contesto di persecuzione dell’ex compagna e il fatto che il ferimento fosse avvenuto mentre il coniuge della donna si frapponeva per proteggerla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita in sede di legittimità la rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali e della ricostruzione fattuale proposta dalla difesa; ha inoltre giudicato le doglianze non adeguatamente confrontate con la motivazione del Tribunale, reputata coerente e logicamente articolata. Sul profilo giuridico, ha confermato la correttezza della qualificazione cautelare: l’obiettivo preso di mira era l’ex compagna e il ferimento del coniuge che si era frapposto è stato ricondotto all’aberratio ictus ex art. 82 c.p.; gli elementi valorizzati dai giudici di merito erano compatibili con dolo diretto alternativo, che comprende come evento previsto e voluto anche la morte altamente probabile, non meramente accettata come conseguenza eventuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stato disposto l’adempimento previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non derivando dal provvedimento la liberazione dell’indagato.
Norme richiamate
artt. 56 e 575 c.p.
Difatti, integra un'ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 cod. pen. (e non di aberratio delicti, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistita nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nasce nella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento o l'uccisione;
La condotta diretta in modo non equivoco a cagionare la morte integra tentato omicidio anche se, per un errore esecutivo, colpisce una persona diversa da quella presa di mira.
art. 82 c.p.
Difatti, integra un'ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 cod. pen. (e non di aberratio delicti, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistita nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nasce nella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento o l'uccisione; l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quella che l'agente si proponeva, ma, riguardando l'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta
L’aberratio ictus ricorre quando l’errore esecutivo fa ricadere l’azione lesiva su una vittima diversa, senza mutare la direzione della volontà dell’agente; non si tratta di aberratio delicti, perché non si realizza un evento di natura diversa.
art. 83 c.p.
Difatti, integra un'ipotesi di aberratio ictus, disciplinata dall'art. 82 cod. pen. (e non di aberratio delicti, prevista dal successivo art. 83), la condotta consistita nel compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore (cd. inabilità, perché nasce nella fase esecutiva), sia caduta su una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento o l'uccisione;
La deviazione dell’azione verso una persona diversa, quando resta invariato il tipo di evento voluto e cambia soltanto la vittima, va qualificata come aberratio ictus e non come aberratio delicti.
art. 192 c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, vanno disposti a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Quando il provvedimento non comporta la liberazione dell’indagato, la Cancelleria deve curare gli adempimenti previsti dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Massime di principio
- Integra aberratio ictus, e non aberratio delicti, l’azione diretta a uccidere una persona che, per errore esecutivo, colpisca una vittima diversa, quando restino invariati il tipo di evento voluto e la direzione della volontà.
- Il dolo diretto di omicidio non richiede che la morte sia prevista e voluta come conseguenza unica e certa della condotta: è sufficiente che sia prevista e voluta come conseguenza altamente probabile, anche in una dinamica che includa alternativamente o cumulativamente l’evento lesivo.
- Il dolo alternativo è dolo diretto quando l’agente include nella propria volontà, come scopo della condotta, più esiti altamente lesivi alternativi; in tale ipotesi la morte non è una conseguenza meramente possibile accettata dall’agente.
- Nel giudizio di legittimità sul riesame di una misura cautelare non è consentito rivalutare gli elementi materiali e fattuali, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell’indagato; la motivazione è censurabile solo se apparente o affetta da carenze tali da renderne incomprensibile la logica.
- La doglianza di travisamento della prova non può fondarsi su estratti non precisamente individuati e non allegati al ricorso, né può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle fonti probatorie.
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