Ordinanza n. 810/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - M.I.M., prot. AOODGOSV n. 54780 del 15.10.202, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Romania presso l'Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș, comunicato via email al ricorrente; nonché, per quanto occorra, del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, senza numero protocollo, del 18/02/2025, allegata al presente ricorso, con cui il M.I.M. anticipava le ragioni ostative al riconoscimento del medesimo titolo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso - ove occorra - il parere interno richiamato nel provvedimento e ogni atto istruttorio non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università rumena, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti presupposti. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’inadeguata valutazione della documentazione relativa all’iter formativo svolto all’estero, incluso il piano analitico del corso di studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore. La controversia riguarda inoltre la rilevanza dell’assenza di natura abilitante del titolo e la valutazione delle divergenze tra i programmi formativi, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e della possibilità di superare le differenze formative mediante misure compensative. Il ricorrente ha rappresentato di svolgere un contratto di insegnamento sul sostegno con scadenza il 13 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto cautelare già adottato, e ha sospeso l’efficacia del provvedimento ministeriale impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento sul sostegno. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in primo e sommario esame, nella mancata adeguata valutazione della documentazione completa sull’iter formativo estero e dell’esperienza professionale, nonché nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi. Il Collegio ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che le differenze formative possono essere affrontate mediante adeguate misure compensative. Il periculum in mora è stato collegato al rischio di pregiudizio derivante dalla scadenza del contratto di insegnamento. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata a un separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato insieme al provvedimento conclusivo.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso l’efficacia dell’atto fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno, l’amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all’iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- L’assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire, di per sé, ragione ostativa al riconoscimento quando la questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra i programmi formativi deve contenere una motivazione rigorosa, tenendo conto delle esigenze derivanti dal diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e dagli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra l’ordinamento estero e quello nazionale possono essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative, anziché giustificare automaticamente il diniego del riconoscimento.
- In sede cautelare, la pendenza di un contratto di insegnamento sul sostegno prossimo alla scadenza può integrare il periculum in mora necessario per sospendere temporaneamente il diniego di riconoscimento, limitando la misura alla scadenza del contratto.
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