Ordinanza n. 4111/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale di non idoneità attitudinale reso dalla Commissione Attitudinale in data 18 maggio 2026, notificato in pari data al candidato, nel concorso pubblico per l'assunzione di n. 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, con il quale il sig. -OMISSIS- è stato dichiarato NON IDONEO e conseguentemente escluso dalla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del bando di concorso; b) del verbale giornaliero n. 624 della Commissione Attitudinale del 18 maggio 2026, nella parte in cui dichiara il candidato -OMISSIS- non idoneo in attitudine; c) la esclusione dal concorso, quale conseguenza del giudizio di non idoneità, determinata ai sensi dell’art. 16 punto 4 del D.M. n. 168/2022 e di ogni eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso di cui trattasi; d) del decreto del 12 giugno 2026 di rideterminazione della graduatoria di merito e contestuale dichiarazione dei vincitori della procedura di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: i lavori e i verbali della Commissione Attitudinale relativi al candidato; i decreti di approvazione dei test attitudinali; le «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali»; i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione; il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori, ove medio tempore adottato; ogni atto di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il verbale della Commissione Attitudinale del 18 maggio 2026 con cui era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale e, conseguentemente, escluso dal concorso pubblico per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato. Sono stati inoltre impugnati il verbale giornaliero della Commissione, gli atti e i criteri di valutazione degli accertamenti attitudinali, gli eventuali ulteriori atti di esclusione e il decreto del 12 giugno 2026 di rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori. Dal verbale emerge che la Commissione ha ritenuto il candidato caratterizzato da eloquio stereotipato, incertezza e scarsa disinvoltura nell'approfondimento, caparbietà, rigidità, scarsa assertività, conoscenza lacunosa e convenzionale dell'Amministrazione e del ruolo, nonché motivazione vaga e orientata ad attività assistenzialistiche. Sulla base di tali elementi la Commissione ha escluso la sussistenza, allo stato, dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento delle funzioni. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente, ma dà conto della contestazione del giudizio di non idoneità e dei relativi atti concorsuali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il giudizio della Commissione Attitudinale non presentasse emersioni inficianti, considerando l'ampia latitudine tecnico-discrezionale propria della valutazione attitudinale. Non è stata quindi ravvisata una sufficiente consistenza del fumus boni iuris ai fini della sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la domanda di sospensione è stata respinta all'esito della sommaria valutazione giudiziale.
art. 16, punto 4, D.M. n. 168/2022
È indicato quale base normativa dell'esclusione dal concorso conseguente al giudizio di non idoneità attitudinale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un giudizio di non idoneità attitudinale quando, allo stato della sommaria cognizione, la valutazione della commissione non presenti elementi manifestamente inficianti e rientri nell'ampia latitudine della discrezionalità tecnica dell'amministrazione.
- Le valutazioni attitudinali rese nell'ambito di un concorso per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato sono espressione di discrezionalità tecnica e, in sede cautelare, non possono essere sostituite dal giudice in assenza di profili evidenti di illogicità, travisamento o altri elementi immediatamente invalidanti.
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