Cassazione Penale, Sentenza n. 18731/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce, con tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 273 e 629 c.p., sostenendo che la condotta estorsiva a carico di Di Napoli si sarebbe arrestata allo stadio del tentativo con riferimento alla pretesa di 130.000 euro e che il pagamento di 7.000 euro riguarderebbe una richiesta distinta (la "tangente" di 15.000) avanzata da altri soggetti (Chivasso e Fiume), per cui non sussisterebbe una consumazione né il concorso di Di Napoli nella parte effettivamente eseguita; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis ("metodo mafioso"), lamentando la genericità della contestazione agevolativa e l'assenza di elementi che colleghino Di Napoli ad associazioni mafiose; 3) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., per una valutazione cautelare generica e non individualizzata, senza considerare l'assenza di precedenti, la distanza temporale dei fatti e la cessazione della condotta. La difesa ha inoltre prodotto nuova documentazione (dichiarazioni di collaboratore) ritenuta rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli limitatamente al punto in cui i giudici del riesame hanno dichiarato apoditticamente consumata un'unica estorsione e hanno ricondotto a concorso Di Napoli nella porzione di condotta consumata (la "tangente" di 15.000/7.000 euro) senza spiegare gli elementi fattuali a sostegno della responsabilità concorsuale con Chivasso e Fiume; la Corte ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame su quel punto e per motivare adeguatamente. Le restanti censure sono state assorbite e non hanno condotto all'annullamento: in particolare la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'aggravante del "metodo mafioso" può trovare applicazione anche quando l'agente non appartenga formalmente a un'associazione mafiosa, purché la condotta evochi la forza intimidatrice tipica di tali consorterie. Pertanto esito: annullamento parziale con rinvio; sul punto sostanzialmente favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante del "metodo mafioso")
La Corte conferma che l'aggravante per uso del "metodo mafioso" non richiede necessariamente l'appartenenza ad una associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta dell'agente evochi la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose inducendo la vittima a non reagire
artt. 273 e 629 cod. pen.
Art. 629 c.p. è la norma sull'estorsione; gli artt. citati sono stati richiamati per valutare la distinzione tra estorsione consumata e tentata e per verificare la corretta attribuzione della consumazione a specifiche condotte e soggetti
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione sulle esigenze cautelari con valutazione individuale; la Corte censura motivazioni generiche non differenziate fra indagati
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Citato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; la Corte ritiene che la notifica non comporti necessariamente nullità quando il rapporto processuale sia comunque instaurato (es. difesa che formula conclusioni)
L. 152/1991 (disposizioni sulla aggravante del "metodo mafioso")
Richiamata la ratio della disposizione: punire più severamente chi usa metodi mafiosi o che, pur non appartenendo a sodalizi, si comporti 'da mafioso' evocando la paura tipica di tali organizzazioni
Massime di principio
- Quando vi siano più richieste estorsive con soggetti e causali differenti (es. pretesa per il valore di un carico sequestrato vs richiesta di "tangente" per operare in territorio altrui), il pagamento avvenuto per una di esse non implica automaticamente la consumazione di tutte: occorre dimostrare specificamente il concorso o la partecipazione alla singola richiesta che ha avuto esecuzione
- Per l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare l'appartenenza a un'associazione mafiosa: è decisivo l'effetto intimidatorio evocato dalla condotta, ossia se la vittima è indotta a temere ritorsioni riconducibili a una struttura esterna
- Il giudice delle misure cautelari deve motivare in modo individualizzato le esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.; valutazioni stereotipe o comuni a tutti gli indagati possono essere censurate e determinare la rinnovazione del giudizio
- Per ritenere il concorso in una estorsione consumata occorrono elementi fattuali che colleghino il soggetto all'atto che ha prodotto il pagamento: mere asserzioni di unitarietà dell'azione o riferimenti generici all'evento non sono sufficienti
- Questioni formali di notifica o irregolarità procedurali non sempre determinano l'inammissibilità del ricorso se il rapporto processuale è comunque concretamente instaurato (es.: attività difensiva effettiva e scambio di memorie)
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