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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30821/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una sentenza passata in giudicato della commissione tributaria provinciale, che aveva rideterminato in misura inferiore i maggiori ricavi accertati per un anno d’imposta, l’Agenzia emetteva una cartella di pagamento per imposte, interessi e sanzioni. La contribuente impugnava la cartella sostenendo che fosse illegittima per difetto di motivazione, perché riportava solo gli importi delle singole voci senza spiegare i criteri di calcolo. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 25, commi 2 e 2-bis, e dell’art. 11 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata perché richiamava la sentenza presupposta, passata in giudicato, e l’atto impositivo originario, consentendo alla contribuente di individuare il titolo della pretesa e di controllarne la legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il richiamo agli atti presupposti è sufficiente solo per le voci di credito già oggetto di accertamento definitivo, mentre per le ulteriori voci richieste per la prima volta in cartella deve essere indicato il criterio di calcolo e la relativa quantificazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge in relazione alla motivazione della cartella di pagamento

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    disciplina il contenuto della cartella di pagamento e i requisiti informativi necessari ai fini della sua legittimità motivazionale

  • art. 11 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma relativa alla motivazione/indicazione degli elementi della cartella e del rapporto tra atto esecutivo e titolo presupposto

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato solo con riguardo alla trattazione camerale non partecipata del ricorso

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in giurisprudenza come base per ritenere sufficiente la motivazione della cartella quando siano indicati gli estremi degli atti presupposti

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando indica in modo idoneo gli estremi degli atti presupposti, consentendo al contribuente di individuare senza errore il titolo della pretesa e di controllarne la legittimità.
  • Se la cartella riguarda solo crediti già definitivamente accertati in un precedente giudizio, il richiamo alla sentenza passata in giudicato e all’atto impositivo presupposto può soddisfare l’onere motivazionale limitatamente a tali voci.
  • Quando la cartella fa valere per la prima volta ulteriori voci di credito non richieste in precedenza, l’amministrazione deve esplicitare nella cartella stessa i criteri di calcolo e la quantificazione di tali somme.
  • L’onere motivazionale della cartella va valutato in relazione alla funzione di consentire al destinatario la comprensione della pretesa e l’esercizio del controllo difensivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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