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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23126/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5 luglio 2024, con la quale era stata rideterminata la pena a suo carico e concesse le circostanze attenuanti generiche, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania dell'8 marzo 2022 che lo aveva dichiarato colpevole. Il ricorso era articolato in un unico motivo di doglianza. Successivamente, il 10 febbraio 2025, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la rinuncia all'impugnazione manifestata dal difensore. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 (mancando ragioni per ritenere dolo o colpa nella determinazione dell'inammissibilità), ha disposto il versamento, in via equitativa, della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che, non essendovi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può limitarsi a un pagamento equitativo alla cassa delle ammende anziché sanzioni più gravi.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se manifestata dopo il deposito del ricorso, comporta in genere la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità dovuta a rinuncia, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando non emerge colpa o dolo nella presentazione del ricorso, il giudice può, richiamando la giurisprudenza costituzionale, disporre un mero pagamento equitativo alla cassa delle ammende invece di sanzioni più gravose.
  • È importante che la rinuncia all'impugnazione sia formalmente e tempestivamente documentata (procura speciale, atto di rinuncia) perché ciò ha effetti immediati sull'ammissibilità del ricorso.
  • Prima di proporre un ricorso è opportuno valutare la strategia difensiva anche alla luce della possibilità di rinuncia (e delle sue conseguenze economiche), per evitare spese processuali e contributi alla cassa delle ammende.

Testo integrale

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