Ordinanza n. 1114/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 88 del 16/5/2024 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernentI la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - delle GPS di I fascia Sostegno nella scuola Secondaria di II grado - ADSS e delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B017, formate dall’USR Lombardia Ufficio XIV AT Varese, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 7594 del 14/8/2024, così come rettificate con Decreto prot. n. 7879 del 20/8/2024 e da ultimo con Decreto 8361 del 29/08/204, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico); -di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l''effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) dell’OM cit. e le tabelle di Valutazione dei titoli alla stessa allegate (nella specie Tabelle Allegate A3, A4, A5, A6, A7 e A8 – relative alla scuola secondaria superiore posto comune, ITP e sostegno)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare, e graduatorie provinciali per le supplenze della Lombardia per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente il punteggio per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (docente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la disciplina ministeriale che rende interamente valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato e il servizio civile soltanto se prestati in costanza di nomina. Ha contestato inoltre le graduatorie provinciali e di istituto formate dall'amministrazione scolastica, deducendo la mancata attribuzione di ulteriori due punti per ogni mese di servizio militare di leva, entro il limite di dodici punti per anno scolastico, nonché gli atti connessi che impediscono la valutazione del servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie e non in costanza di nomina. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori vizi di legittimità articolati nel ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione e discussione del merito, senza anticipare una valutazione favorevole sulla fondatezza della pretesa. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio prospettato è futuro ed eventuale, poiché riferito alla partecipazione alla futura procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze relativa al periodo 2026/2028. Ha ritenuto tuttavia che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la trattazione del merito all'udienza pubblica già fissata per il 18 marzo 2026 in forza di una precedente ordinanza collegiale. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata anche mediante una misura propulsiva consistente nella sollecita fissazione o discussione del merito, quando ciò sia sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce la base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze, secondo quanto richiamato nell'oggetto dell'ordinanza ministeriale impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il pregiudizio dedotto è futuro ed eventuale, il giudice può ritenere adeguatamente tutelabile la posizione del ricorrente attraverso la sollecita discussione del merito, senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito non comporta, di per sé, un'anticipazione del giudizio sulla fondatezza dei motivi di ricorso né l'annullamento o la sospensione dell'atto impugnato.
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