Sentenza del 15/02/2019 n. 4574 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato - Rimborso - Termine di decadenza introdotta dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 - Entrata in vigore della norma - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.F. aveva chiesto il rimborso di imposte trattenute direttamente dall'Amministrazione finanziaria in occasione di un conguaglio effettuato il 1° gennaio 1999 tra somme percepite per il servizio prestato e ratei arretrati di pensione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la domanda, presentata il 5 ottobre 2006, fosse tardiva perché proposta oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla legge n. 388/2000. Contestava inoltre la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto l'eccezione inammissibile e l'appello generico senza esaminare nel merito le censure dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, chiarendo che la ritenuta del 1° gennaio 1999 era soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., poiché il termine decadenziale di 48 mesi è stato introdotto solo dal 1° gennaio 2001 e non può applicarsi retroattivamente a prelievi anteriori. L'eccezione dell'Agenzia, tuttavia, restava inammissibile perché la prescrizione non era stata proposta tempestivamente in primo grado. La Cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di esaminare le specifiche censure dell'appello e aveva motivato in modo meramente apodittico. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare l'appello nel merito e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nella formulazione anteriore alla legge n. 388 del 2000, la norma assoggettava le domande di rimborso delle ritenute dirette al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; dal 1° gennaio 2001 è stato introdotto il termine decadenziale di 48 mesi.
Per individuare il termine applicabile conta la data in cui è stata operata la ritenuta diretta, non la data successiva di presentazione dell'istanza di rimborso.
Art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il termine di decadenza di 48 mesi per il rimborso delle ritenute dirette.
La disposizione non si applica retroattivamente alle ritenute operate prima della sua entrata in vigore.
Art. 2946 del codice civile
Termine ordinario di prescrizione decennale.
Per le ritenute dirette effettuate prima del 1° gennaio 2001, il diritto al rimborso era soggetto alla prescrizione decennale.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Principio generale di successione delle leggi nel tempo.
La legge nuova si applica ai rapporti successivi alla sua entrata in vigore, salvo specifiche disposizioni retroattive o transitorie.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e artt. 345 e 346 c.p.c.
Divieto, salvo eccezioni, di proporre nuove eccezioni in appello.
L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello.
Art. 112 c.p.c.
Obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.
Il giudice d'appello deve esaminare le specifiche censure formulate contro la sentenza impugnata e non può limitarsi a dichiararle genericamente infondate.
Art. 384 c.p.c.
Potere della Corte di Cassazione di correggere la motivazione e di cassare con rinvio.
La Cassazione può correggere una motivazione giuridicamente errata quando la decisione è comunque corretta su quel punto; se invece vi è omessa pronuncia su questioni di merito, deve cassare con rinvio.
Massime di principio
- Per stabilire se si applica un termine di prescrizione o di decadenza in materia di rimborso tributario, occorre fare riferimento alla data in cui è stato effettuato il prelievo, non alla data dell'istanza.
- Un termine decadenziale più breve introdotto da una legge successiva non si applica retroattivamente a ritenute o versamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, salvo una specifica disposizione retroattiva o transitoria.
- Le ritenute operate direttamente da un'Amministrazione dello Stato vanno distinte dai versamenti diretti effettuati dal contribuente o dalle ritenute operate da un diverso sostituto d'imposta, perché possono essere soggette a discipline differenti.
- La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata nel momento processuale previsto e, di regola, non può essere sollevata per la prima volta in appello; la decadenza, invece, può avere un regime di rilevabilità d'ufficio.
- In appello è possibile riproporre le ragioni già esposte in primo grado, purché siano formulate come critica specifica e comprensibile alla sentenza impugnata.
- Una sentenza d'appello è viziata se si limita a dichiarare genericamente l'infondatezza o la genericità dell'impugnazione senza esaminare le singole censure e senza motivare sulle questioni di fatto e di diritto rilevanti.
- La decisione della Cassazione non ha riconosciuto definitivamente il diritto al rimborso nel merito: ha disposto un nuovo esame da parte del giudice tributario regionale.
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