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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24081/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della regolazione delle spese, anche del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale tre lavoratrici avevano ottenuto dal tribunale la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento di alcune somme dovute in relazione al rapporto di lavoro. La corte d'appello, pur respingendo l'appello dell'ente e quindi confermando la soccombenza del datore di lavoro, lo aveva condannato alle spese di lite solo per metà, compensandole per l'altra metà in ragione della asserita 'serialità della questione', e aveva liquidato euro 1.600 a favore della parte vittoriosa. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo contro la compensazione parziale delle spese, ritenuta immotivata; il secondo contro la liquidazione delle spese senza distinzione tra fasi e attività e comunque sotto i minimi tariffari; il terzo per apparenza di motivazione. Il Comune ha resistito con controricorso, mentre la società cooperativa intimata non ha svolto difese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il richiamo alla serialità della questione era rimasto del tutto inesplcito e non poteva essere desunto dalla mera presenza di più ricorrenti con le stesse pretese nello stesso processo; pertanto tale richiamo non integrava una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nella formulazione applicabile ratione temporis

    La compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; il riferimento a ragioni illogiche, erronee o non spiegate non è sufficiente e integra violazione di legge denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • La compensazione, anche parziale, delle spese processuali richiede una motivazione esplicita, concreta e logicamente coerente che individui gravi ed eccezionali ragioni effettive, non meramente apparenti o standardizzate.
  • Il mero richiamo alla serialità della controversia non basta, di per sé, a giustificare la compensazione delle spese se non è spiegato in modo specifico e non può essere inferito automaticamente dalla presenza di più attori con identiche pretese nello stesso giudizio.
  • Quando la motivazione sulla compensazione delle spese è inadeguata o illogica, il vizio si traduce in violazione di legge censurabile in sede di legittimità; l'accoglimento del motivo comporta cassazione con rinvio sul solo capo relativo alle spese, con assorbimento delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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