Regolamento (UE) 2026/1002
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1002 della Commissione, del 5 maggio 2026, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per tre anni la deroga al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 che vieta l’uso di attrezzi trainati entro tre miglia dalla costa o nell’isobata dei 50 metri. La deroga riguarda le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto nella Regione di Murcia, ed è subordinata a condizioni puntuali su registrazione delle unità, anzianità dell’attività, autorizzazioni, piano di gestione e monitoraggio. La Commissione motiva la proroga sulla base delle valutazioni scientifiche, dell’assenza di aumento dello sforzo di pesca e della compatibilità con i requisiti tecnici e conservazionistici applicabili.
Proroga della deroga al divieto di pesca trainata entro 3 miglia dalla costa o nell’isobata dei 50 metri per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Regione di Murcia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci che operano con sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia. La deroga riguarda esclusivamente le unità che: sono registrate nel censimento marittimo della direzione generale competente della Regione di Murcia; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca e operano senza incremento futuro dello sforzo di pesca; dispongono di autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura si applica dal 2 marzo 2026 al 15 marzo 2029. Restano impregiudicate altre normative UE applicabili, in particolare la direttiva 92/43/CEE.
Proroga della deroga per le sciabiche da natante nella Regione di Murcia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1002 della Commissione proroga una deroga puntuale al divieto, stabilito dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, di utilizzare attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata dei 50 metri. La misura concerne la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali spagnole della Comunità autonoma della regione di Murcia.
La Commissione fonda la proroga sulla precedente storia autorizzativa della deroga, sulle valutazioni scientifiche del CSTEP e sulla documentazione presentata dalla Spagna, comprensiva di piano di gestione e relazione sul monitoraggio. Il provvedimento è costruito come un’autorizzazione condizionata e temporalmente limitata, finalizzata a preservare la continuità dell’attività senza incrementare lo sforzo di pesca e con un rafforzamento del controllo e della raccolta dati.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica è l’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che consente alla Commissione di autorizzare deroghe al divieto generale se sono rispettate le condizioni previste dal medesimo regolamento, in particolare ai paragrafi 5 e 9 dell’articolo 13. Il regolamento richiama inoltre il regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche di conservazione delle risorse ittiche e degli ecosistemi marini, e il regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo e registrazione.
Il considerando finale precisa che la misura non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità dell’attività ad altre norme dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.
Motivazioni della proroga
La Commissione rileva che la deroga era già stata concessa in precedenza, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2230, scaduto il 1° marzo 2026. La Spagna ha chiesto la proroga il 17 ottobre 2025, allegando un piano di gestione e una relazione di monitoraggio e attuazione ritenuti idonei a giustificare la prosecuzione della deroga.
Nel novembre 2025 il CSTEP ha concluso che le condizioni per un’ulteriore proroga di tre anni risultano soddisfatte. Tra i fattori valorizzati figurano i vincoli geografici della pesca, la limitata estensione delle aree praticabili, il carattere selettivo dell’attrezzo, l’assenza di contatto con il fondale, la bassa incidenza delle catture accessorie e il rilascio vivo degli esemplari indesiderati. La Commissione sottolinea anche l’impegno spagnolo a svolgere studi specifici sulla sovrapposizione tra Posidonia oceanica e aree di pesca.
Ambito soggettivo e requisiti di accesso alla deroga
La deroga è riservata ai pescherecci che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
- sono registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l’Agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’acquacoltura della Regione di Murcia;
- hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni nel tipo di pesca interessato;
- operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
- sono titolari di un’autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il considerando evidenzia che le autorizzazioni sono limitate a un massimo di 27 pescherecci già autorizzati e indicati nel piano di gestione, con capacità massima di 116 Hp per unità.
Piano di gestione, monitoraggio e controlli
Il regolamento si inserisce in un sistema di gestione nazionale che mira a mantenere le catture minime e a monitorare l’attività di pesca. La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio del piano di gestione:
- la prima entro il 1° giugno 2027;
- successivamente, ogni 12 mesi.
Il richiamo al regolamento (CE) n. 1224/2009 conferma che le attività di pesca devono rispettare anche le regole unionale in materia di registrazione e controllo. Il provvedimento insiste sul fatto che l’attività si svolge molto vicino alla costa e non interferisce con le altre imbarcazioni.
Durata, efficacia temporale ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 2 marzo 2026 al 15 marzo 2029. La decorrenza retroattiva dal 2 marzo 2026 è giustificata dall’esigenza di garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga il 1° marzo 2026.
La Commissione motiva anche l’urgenza dell’entrata in vigore con esigenze di certezza del diritto. Il testo conclude ribadendo la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori interessati, la misura consente la prosecuzione della pesca del rossetto con sciabiche da natante nella Regione di Murcia entro un perimetro molto ristretto e sotto stretto controllo amministrativo. Restano centrali la verifica della registrazione delle unità, il rispetto del piano di gestione, la tracciabilità documentale e l’adempimento degli obblighi di reporting periodico verso la Commissione.
Disposizioni principali
Proroga della deroga al divieto generale di pesca trainata
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica ai pescherecci con sciabiche da natante impiegati per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali spagnole della Regione di Murcia, nei limiti della deroga prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1002.
Condizioni soggettive e operative per beneficiare della deroga
Possono operare in deroga solo i pescherecci registrati nel censimento marittimo regionale, con attività comprovata di oltre cinque anni in questa pesca, senza aumento futuro dello sforzo di pesca, e titolari di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione spagnolo adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Obblighi di monitoraggio e relazioni alla Commissione
La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione: la prima entro il 1° giugno 2027 e poi ogni 12 mesi.
Durata della proroga e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 2 marzo 2026. La deroga scade il 15 marzo 2029, in coincidenza con la fine della campagna di pesca.
Coordinate con altre normative UE
Il provvedimento richiama la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2019/1241, nonché il rispetto degli obblighi di registrazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione precisa che il regolamento non pregiudica la valutazione di conformità rispetto ad altre norme UE, in particolare la direttiva 92/43/CEE.
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