Cassazione Penale, Ordinanza n. 27716/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., derivano le statuizioni conseguenti previste per l'inammissibilità. Dal testo non emergono ulteriori modifiche della decisione di merito, sicché resta ferma la condanna pronunciata in appello e non vi è accoglimento della richiesta di sanzione sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. L'unico motivo dedotto censurava l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto sostituire la pena detentiva con una misura sostitutiva. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito, con argomentazioni ritenute giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle deduzioni difensive, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di merito, senza introdurre reali vizi di legittimità.
- La censura sull'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva non è accoglibile se la motivazione del giudice di merito risulta giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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