Cassazione Penale, Sentenza n. 5695/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione relativo alla valutazione della prova strumentale (cronotachigrafo) con riguardo a due episodi: il 27 luglio 2013, perché il disco del cronotachigrafo risultava fermo e quindi l'imputato non poteva essere al lavoro né utilizzare la scheda carburante; il 25 luglio 2013, perché il cronotachigrafo attestava movimento del veicolo in un arco compatibile con attività di consegna (con breve pausa) e il rifornimento registrato era di benzina mentre il veicolo risultava a gasolio, circostanze che secondo la difesa escluderebbero la frode contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo non manifestamente infondato. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello per l'episodio del 25 luglio 2013, che non ha preso in considerazione la tesi difensiva relativa alla pausa per consegna e ha aderito acriticamente all'impostazione accusatoria nonostante dati del cronotachigrafo che indicavano movimento nel momento del prelievo e fermo in un momento precedente. Per l'episodio del 27 luglio 2013 la motivazione è stata ritenuta congetturale e contraddittoria, ove il disco aveva attestato il fermo del veicolo (circostanza che, peraltro, aveva portato all'assoluzione per l'episodio del 2 agosto). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 61, n. 11 cod. pen.
Richiamata come riferimento per la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione della responsabilità e della pena; dalla cassazione non è stata messa in discussione la norma in sé, ma la sua applicazione è stata ritenuta non adeguatamente motivata sul piano probatorio.
art. 81, comma finale (cpv) cod. pen.
Norma richiamata nella motivazione della Corte territoriale in relazione all'eventuale concorso o continuazione di reati; la Corte di cassazione non ha riformulato il significato della norma, ma ha censurato la carenza di argomentazione probatoria rispetto agli episodi contestati.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231
Norma citata nella doglianza relativa all'uso della scheda carburante e alla responsabilità per il reato connesso a comportamenti fraudolenti in ambito di attività economiche; la cassazione ha valutato la correttezza dell'applicazione della norma alla luce delle prove (cronotachigrafo) e ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello insufficiente.
Massime di principio
- La prova strumentale (es. cronotachigrafo) deve essere valutata in modo esaustivo e confrontata esplicitamente con le deduzioni difensive: omissioni in tale confronto possono costituire vizio di motivazione.
- Se i dati strumentali mostrano elementi contraddittori (es. fermo in un momento e movimento in un altro), la Corte deve spiegare in che modo quei dati giustificano la ricostruzione accusatoria e respingono le alternative difensive; altrimenti la motivazione è insufficiente.
- L'accoglimento parziale di episodi e l'assoluzione per fatti analoghi comporta l'obbligo per il giudice di motivare le differenze di valutazione in maniera non congetturale.
- La Cassazione annulla e rinvia quando il difetto argomentativo è tale da non consentire il giudizio sulla correttezza dell'applicazione della legge ai fatti, demandando alla Corte territoriale una nuova decisione con motivazione integrale.
- In casi simili, la difesa dovrebbe richiamare e documentare puntualmente l'interpretazione del cronotachigrafo (tempi di fermo/movimento, rapporti con rifornimenti) e sollecitare la Corte a valutarne l'attitudine probatoria rispetto alle ipotesi alternative (consegna, pausa, errore di carburante).
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