Sentenza n. 2125/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal comune di Maddaloni in ordine all’istanza di accesso civico generalizzato formulata dall’odierno ricorrente il 21/10/2025; e per la condanna del comune ad esibire i documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Comune aveva soddisfatto la pretesa ostensiva del ricorrente mediante il riscontro e la trasmissione della documentazione richiesta durante il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della controversia e delle circostanze del caso concreto, nonostante la richiesta del ricorrente di porle a carico del Comune.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso civico generalizzato del 21 ottobre 2025, relativa ai dati e documenti sulla definizione e sul pagamento di spese legali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Comune di Maddaloni sull'istanza di accesso civico generalizzato presentata il 21 ottobre 2025, avente a oggetto dati e documenti relativi alla definizione e al pagamento delle spese legali sostenute nell'ambito di un giudizio nel quale il ricorrente era costituito e aveva prestato la propria opera insieme a un collega. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all'esibizione della documentazione. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha documentato che il Comune, il 30 dicembre 2025, aveva trasmesso una nota di riscontro alla richiesta di accesso e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva mediante il successivo riscontro e la trasmissione dei documenti richiesti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per soddisfacimento della pretesa di accesso non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e delle circostanze concrete.
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