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Sentenza

Sentenza n. 9703/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento: - del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza – Prot. N. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno il -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-tramite la Prefettura- U.T.G. di Pistoia, a mani della ricorrente), con cui l’Amministrazione, nel ritenere “non accoglibili” le osservazioni inviate in data -OMISSIS- per il tramite dell’allora difensore, giacchè – a suo dire- “ non corroborate da elementi oggettivi tali da supportare la sua posizione e così indurre ad una diversa valutazione” ribadiva integralmente le motivazioni espresse nel preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato alla richiedente in data -OMISSIS-(doc. 3) e, per l’effetto, respingeva l’istanza presentata in data -OMISSIS- con la quale quest’ultima aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 Legge 5 febbraio 1992, n. 91; nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli sopra richiamati anche ove non conosciuti dalla odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202305706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era fondato su due precedenti penali: un decreto penale per violazione della disciplina sull'immigrazione e falsa dichiarazione sull'identità, nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per false dichiarazioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, carenza istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che il primo episodio fosse derivato da un equivoco e avesse comportato soltanto una multa, mentre il secondo fosse riconducibile alla mancata consapevolezza dei requisiti reddituali per il patrocinio. Ha inoltre dedotto l'estinzione dei reati, rispettivamente ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'estinzione dovesse essere equiparata alla riabilitazione. Ha evidenziato l'assenza di ulteriori reati dopo il 2010, la stabile occupazione, i rapporti familiari e lavorativi e l'integrazione nella comunità nazionale. Il provvedimento rilevava anche che, nella domanda di cittadinanza, la ricorrente aveva dichiarato falsamente di non aver riportato condanne penali in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non integra un diritto soggettivo del richiedente. L'amministrazione deve compiere una valutazione prognostica sull'affidabilità, sull'integrazione stabile e sulla capacità del richiedente di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, inadeguatezza istruttoria o difetto di motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non trascurabile la falsità commessa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, poiché incidente sulla fede pubblica e sull'impiego di risorse pubbliche, e comunque collocata nel decennio anteriore alla domanda di cittadinanza. Il fatto è stato considerato idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione stabile, anche in presenza di residenza prolungata, occupazione e inserimento familiare. L'eventuale estinzione del reato non impedisce di valutare il fatto storico in sede amministrativa, poiché non dimostra di per sé l'avvenuta rieducazione o il reinserimento sociale. Il TAR ha inoltre attribuito autonoma rilevanza alla dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza, ritenendola indicativa della compromissione del rapporto di fiducia con le istituzioni e potenzialmente sufficiente a sostenere il rigetto anche indipendentemente dalla configurabilità di un ulteriore reato di falso. La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'integrazione ordinaria sono state ritenute condizioni minime o prerequisiti, non elementi di particolare merito idonei a superare i profili ostativi. Non sono state ravvisate manifesta illogicità, irragionevolezza, carenze istruttorie o motivazionali. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, restando ferme quelle già liquidate nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione fonda un potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinato non soltanto alla residenza legale, ma anche alla valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base del preavviso di diniego comunicato alla richiedente; il giudizio non ha ravvisato vizi nella valutazione conclusiva dell'amministrazione.

  • art. 460, comma 5, c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del reato relativo al decreto penale; il giudice ha ritenuto comunque valutabile il fatto storico in sede amministrativa.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del reato definito con applicazione della pena; l'estinzione non è stata ritenuta equivalente alla riabilitazione né ostativa alla valutazione amministrativa del fatto.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto anche indipendentemente dalla sussistenza del reato di falso, perché compromette il rapporto di fiducia e collaborazione con l'amministrazione.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato per qualificare la stabile occupazione e l'integrazione ordinaria come condizioni connesse alla permanenza legale dello straniero, non come meriti speciali ai fini della naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Richiamato, insieme all'art. 4, comma 3, per evidenziare che l'assenza di pericolosità e l'inserimento sociale costituiscono requisiti ordinari del soggiorno, non elementi sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 della legge n. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; l'amministrazione deve valutare l'interesse pubblico all'inserimento del nuovo cittadino e la sua affidabilità complessiva mediante un giudizio prognostico.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione, precedenti penali incidenti sulla fede pubblica, sull'uso di risorse pubbliche o sull'affidabilità del richiedente possono giustificare il diniego anche quando siano risalenti, purché rientrino nel periodo di osservazione considerato dall'amministrazione e siano motivatamente ritenuti incompatibili con una stabile integrazione nella comunità nazionale.
  • L'estinzione del reato o la cessazione dei suoi effetti penali non impedisce all'amministrazione di valutare il fatto storico in sede di naturalizzazione, poiché tale estinzione non attesta necessariamente l'effettiva rieducazione del condannato o il sopravvenuto reinserimento sociale e non equivale automaticamente alla riabilitazione.
  • La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di precedenti penali può costituire autonomo elemento ostativo al positivo giudizio di affidabilità, anche indipendentemente dalla configurabilità di uno specifico reato di falso, in quanto compromette il rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni.
  • Residenza prolungata, stabile occupazione, inserimento familiare e integrazione sociale ordinaria costituiscono condizioni minime o prerequisiti per la naturalizzazione, ma non integrano di per sé meriti speciali idonei a superare elementi concreti di inaffidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è limitato alla verifica di adeguatezza istruttoria, sufficienza della motivazione, logicità, coerenza e ragionevolezza della decisione, senza possibilità di sostituire la propria autonoma valutazione a quella dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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