Sentenza n. 875/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 10/2025 del 7.01.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 10/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 2.500,00, oltre interessi e spese, per il beneficio della carta docente riferito a cinque anni scolastici. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 9 gennaio 2025 e non risultava eseguita. Il ricorrente ha domandato: l’ordine di conformazione al giudicato e di pagamento delle somme dovute; la fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione: l’importo dovrà essere determinato secondo il giudicato, la legge e gli artt. 1283 e seguenti c.c. La richiesta di una somma per ogni ritardo è stata respinta perché manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da svolgere entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contiene un obbligo di pagamento a carico di una pubblica amministrazione può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione, ma la misura richiesta può essere negata quando risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere agli obblighi di pagamento, prima dell’avvio del recupero coattivo; decorso tale termine, può essere proposta l’azione di ottemperanza.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili quanto a misura e decorrenza.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L’attestazione del passaggio in giudicato dimostra l’efficacia definitiva della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
La norma è richiamata ai fini della regolazione del contributo unificato nella condanna alle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando l’amministrazione non abbia adempiuto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere ricalcolati in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla decorrenza e sulla misura degli interessi.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile scadenza del termine e all’iniziativa del creditore.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto all’inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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