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Ordinanza

Ordinanza n. 970/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del giudizio di INIDONEITÀ psico-attitudinale espresso dalla Commissione di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 443/1992 in data 4 novembre 2025, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale la candidata è stata dichiarata "NON IDONEA" al concorso pubblico per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria; 2) del provvedimento di esclusione.

Giustizia amministrativa202515782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-attitudinale espresso dalla Commissione prevista dall'art. 106, comma 4, del d.lgs. n. 443/1992, nonché il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso. Dal testo dell'ordinanza non emergono le specifiche censure di legittimità dedotte, né sono indicati eventuali vizi di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione in fatto e in diritto, con particolare riguardo alle risultanze e allo svolgimento del colloquio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione resistente di depositare telematicamente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione in fatto e in diritto, specificamente riferita alle risultanze e allo svolgimento del colloquio psico-attitudinale. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell'11 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi delle norme sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 4, d.lgs. n. 443/1992

    Individua la Commissione che ha espresso il giudizio di idoneità o non idoneità psico-attitudinale oggetto di impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando, in una controversia relativa a un giudizio di non idoneità psico-attitudinale concorsuale, il giudice non dispone di elementi sufficienti sulle modalità di svolgimento del colloquio e sulle relative risultanze, può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione in fatto e in diritto prima di decidere il ricorso.
  • In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in un provvedimento giudiziario, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni elemento identificativo rilevante in caso di diffusione del provvedimento, in applicazione della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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