Cassazione Civile, Ordinanza n. 15534/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2009 e 2010, somme ritenute redditi presunti in base ad accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha sostenuto che tali disponibilità derivassero dalla restituzione di un finanziamento in contanti asseritamente effettuato in favore della s.r.l. Calzaturificio Vip, di cui era socio al 50% e amministratore. La CTR ha ritenuto non provata l'effettiva esecuzione del prestito e, soprattutto, non provata la provenienza del denaro contante ipoteticamente utilizzato per il finanziamento, reputando inattendibili la scheda contabile e la perizia prodotte. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché degli artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 44 d.P.R. n. 917/1986, oltre a vizio di omesso esame e motivazione, assumendo che l'Ufficio non avesse dimostrato utili extracontabili della società né la loro distribuzione; 2) violazione degli artt. 2697, 2468 e 2435-bis c.c. e vizio motivazionale, lamentando l'omesso esame di documenti che proverebbero il finanziamento societario e la sua restituzione, nonché l'assenza di una reale motivazione sulla mancata prova della provenienza del denaro contante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo del tutto sconnesso rispetto alla sentenza impugnata, perché riferito a una pretesa distribuzione di utili extracontabili della società, mentre la decisione di merito riguardava invece un accertamento fondato su movimenti bancari e sulla mancata prova della provenienza delle somme. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché le risultanze documentali invocate non incidevano sulla ratio decidendi centrale della CTR: la mancata dimostrazione dell'effettiva esistenza del denaro necessario a eseguire il supposto finanziamento, circostanza che rendeva non decisive le prove richiamate. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti bancari consentono di presumere maggiori redditi non dichiarati; nel caso, la presunzione non è stata vinta per mancata prova della provenienza delle somme.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura il motivo come inconferente rispetto alla decisione impugnata.
art. 44 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte, che dichiara il motivo inammissibile per incongruenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte, però, rileva che il punto decisivo era la mancata prova della effettiva esistenza del denaro impiegato nel preteso finanziamento.
art. 2727 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non ne sviluppa un'applicazione autonoma, limitandosi a dichiarare il motivo inconferente.
art. 2468 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla partecipazione sociale, ma senza che la Corte affronti il merito della questione.
art. 2435-bis c.c.
Richiamato nel secondo motivo, senza incidenza sulla ratio decidendi della pronuncia.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame/insufficiente motivazione è ritenuto non decisivo perché le prove invocate non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione fattuale o giuridica estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando l'accertamento tributario è fondato su movimenti bancari, il contribuente deve fornire prova concreta e specifica della diversa origine delle somme; la mera produzione di documentazione contabile o di dichiarazioni non è sufficiente se non dimostra anche l'effettiva esistenza della provvista finanziaria impiegata.
- Le censure di omesso esame di fatti o documenti sono non decisive se non scalfiscono il nucleo argomentativo della decisione di merito, cioè la circostanza posta a fondamento del rigetto.
- La presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari non è vinta da allegazioni generiche sulla destinazione o restituzione delle somme, ma solo da prova idonea a spiegare compiutamente la provenienza del denaro.
- In cassazione non è sufficiente contestare elementi istruttori secondari se non viene attaccata la statuizione principale che sorregge la decisione impugnata.
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