Cassazione Penale, Ordinanza n. 17002/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale. Il ricorso deduceva, da un lato, violazione di legge in relazione alla revoca dell'ammissione alla messa alla prova; dall'altro, vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale. In concreto, la difesa contestava la revoca del beneficio perché il lavoro di pubblica utilità sarebbe stato interrotto, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che l'interruzione fosse avvenuta arbitrariamente, senza comunicazione o richiesta di sospensione. Quanto alla responsabilità, la difesa si limitava a richiamare quanto percepito da un operante al momento dell'accesso, senza confrontarsi con le deposizioni che descrivevano un'attività di gestione delle scommesse, organizzata e priva di autorizzazione, svolta nell'esercizio dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano reiterative e generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sulla revoca della messa alla prova per l'interruzione arbitraria del lavoro di pubblica utilità, e ha considerato non confutata la ricostruzione probatoria relativa alla gestione abusiva delle scommesse all'interno dell'esercizio dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989
norma incriminatrice contestata all'imputato, relativa alla gestione illecita di scommesse/pratica abusiva nel settore del gioco.
messa alla prova
beneficio revocato per l'interruzione arbitraria e non comunicata del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto corretta la revoca disposta dal giudice di merito.
Cassa delle Ammende
destinataria della somma di euro tremila posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La revoca della messa alla prova può essere confermata quando l'interruzione del lavoro di pubblica utilità risulta arbitraria e non preceduta da alcuna comunicazione o richiesta di sospensione.
- La contestazione della responsabilità penale non è idonea se si limita a valorizzare isolatamente un singolo passaggio istruttorio senza confutare complessivamente le deposizioni e gli altri elementi probatori posti a base della decisione di merito.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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