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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24233/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali. 1) Contestazione della condanna per il capo 2) (cessione di hashish a Sciacca Salvatore): si deduce il travisamento delle risultanze probatorie perché la responsabilità sarebbe stata basata su un arresto avvenuto oltre due anni dopo la presunta cessione, su intercettazioni relative a un periodo successivo e sulle dichiarazioni del collaboratore Sciacca la cui credibilità non sarebbe stata valutata; si eccepisce inoltre l'estinzione del reato per prescrizione (24.8.2022). 2) Contestazione della condanna per il capo 3) (cessioni in favore di Conte Sabato): si deduce travisamento delle risultanze probatorie e carenza di indizi tali da fondare la condanna, lamentando la mancanza di prova di pagamenti diretti tra l'imputato e Conte Sabato e della materiale cessione di stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha motivato l'inammissibilità richiamando il principio per cui non sono ammissibili motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e respinte nei precedenti gradi (mancanza di specificità). Ha aggiunto che la revisione critica delle stesse risultanze di fatto è preclusa in sede di legittimità e che l'appello era stato adeguatamente e logicamente motivato dalla Corte territoriale. In particolare la Corte territoriale aveva ritenuto provata la cessione del capo 2) con le dichiarazioni di Sciacca (art. 210 c.p.p.) e il riscontro nei pagamenti tramite accredito su carta Postepay intestata all'imputato, coincidenti con la data della cessione; per il capo 3) aveva ritenuto probatorie le intercettazioni e il riscontro del pagamento in contanti di euro 9.000 consegnati alla moglie dell'imputato dopo l'arresto, giustificati dalle illecite cessioni. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità impedisce di rilevare o dichiarare cause di non punibilità (comprese la prescrizione). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che integra la contestazione per traffico/illecita cessione di sostanze stupefacenti; usata per qualificare i fatti contestati e fondare la responsabilità penale.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore (Sciacca) che sono state ritenute probatorie dalla Corte territoriale e convalidate da elementi di riscontro (pagamenti sulla Postepay).

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020

    Base normativa che ha consentito lo svolgimento dell'udienza di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, come indicato nel procedimento.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per giustificare l'inammissibilità dei motivi generici o aspecifici che non realizzano un valido oggetto di impugnazione in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata per delimitare la possibilità di dedurre il 'travisamento del fatto' in cassazione: la valutazione dei fatti non è sindacabile se si tratta di mera riconsiderazione delle stesse risultanze.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la dichiarazione delle cause di non punibilità; la Corte ha rilevato che l'inammissibilità dell'appello impedisce di farne luogo (quindi non si può dichiarare la prescrizione in cassazione se il ricorso è inammissibile).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per la valutazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile riproporre pedissequamente gli stessi motivi già disattesi nei gradi precedenti: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Le censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto e nella richiesta di una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori (o dichiarazioni rese ai sensi di specifiche norme processuali) possono essere ritenute probatorie se adeguatamente riscontrate da elementi oggettivi (pagamenti, intercettazioni, riscontri temporali).
  • La presenza di più elementi convergenti (dichiarazioni, riscontri finanziari, intercettazioni e comportamenti successivi come pagamenti) rafforza la valutazione di responsabilità in sede di merito e rende difficile la loro contestazione in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di ottenere dalla Corte la declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione), pertanto tali eccezioni vanno tempestivamente e specificamente dedotte e supportate nei gradi precedenti.
  • Chi propone ricorso deve mostrare vizi di diritto o di motivazione specifici e non limitarsi a esprimere dubbi o insoddisfazione per la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
  • La Corte può condannare il ricorrente a pagare spese e sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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