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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota provvedimentale - prot. n. 48648 del 18/07/2023, a firma del Dirigente del Settore 3 Sviluppo del Territorio Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Gallipoli, recante ad oggetto “Ricorso Tar Puglia Sezione Prima di Lecce n. 1115/2022. Riscontro alla sentenza numero 662/2023”, con il contenuto del certificato di destinazione urbanistica storico prot. n. 44227 del 25/10/2021 richiamato per relationem e confermato in parte qua, nonché di tutti i relativi atti presupposti e connessi. e per l’accertamento dell’errore materiale di cui al CDU con riferimento alla normativa urbanistica edilizia vigente alla data del 08.06.2007.

Giustizia amministrativa202300962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota comunale di conferma del certificato di destinazione urbanistica storico, con rigetto dell'istanza di correzione dell'attestazione relativa alla disciplina urbanistica vigente alla data dell'8 giugno 2007

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota con cui il Comune, in esecuzione di una precedente sentenza che gli aveva ordinato di provvedere sull'istanza, ha confermato il contenuto del certificato di destinazione urbanistica storico. Ha dedotto la nullità e l'illegittimità dell'atto per violazione degli artt. 21-septies e 3 della l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, malgoverno delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della l.r. Puglia n. 56/1980, contraddittorietà, ingiustizia e arbitrarietà. La ricorrente sosteneva che, alla data dell'8 giugno 2007, dopo la scadenza delle misure di salvaguardia connesse all'adozione del PRG del 1997, dovesse applicarsi la destinazione del precedente PRG del 1988, relativa al piano per insediamenti turistici all'aperto lungo la fascia costiera, e non la destinazione agricola derivante dalle modifiche introdotte dalla Regione con la deliberazione di G.R. n. 685/2004 e recepite dal Comune con la deliberazione consiliare n. 20/2006. Con memoria integrativa ha chiesto anche l'accertamento dell'errore materiale del certificato e la sua correzione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda, per la parte ancora sorretta da interesse, come azione di accertamento concernente la correttezza del certificato, nei limiti della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per difetto di interesse con riferimento alle aree divenute definitivamente di proprietà comunale in conseguenza di confisca e acquisizione al patrimonio comunale, poiché la società non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione. Per le residue aree di proprietà della ricorrente ha esaminato il merito e ha respinto il ricorso. Il certificato di destinazione urbanistica ha natura dichiarativa e ricognitiva, non costitutiva né provvedimentale; tuttavia, il Comune può correggerlo quando non corrisponda alla disciplina risultante da atti urbanistici validi ed efficaci. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto corretto attestare la destinazione agricola alla data dell'8 giugno 2007. La deliberazione regionale n. 685/2004 aveva infatti introdotto modifiche sostanziali al PRG, non mere prescrizioni di dettaglio, e il loro recepimento con la deliberazione consiliare n. 20/2006 aveva dato luogo a una nuova pianificazione, rispetto alla quale potevano nuovamente operare le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. L'annullamento successivo del PRG definitivo per violazione delle garanzie partecipative non aveva travolto gli atti presupposti rilevanti ai fini della ricostruzione della disciplina vigente alla data considerata. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e indimostrate; è stata quindi respinta anche la richiesta di verificazione o consulenza tecnica. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha ravvisato una causa di nullità dell'atto comunale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto infondate le censure e corretta la conferma del certificato.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Le misure di salvaguardia possono operare anche in relazione a una nuova pianificazione determinata da modifiche sostanziali introdotte dall'autorità regionale e recepite dal Comune nel corso del procedimento di approvazione del PRG.

  • artt. 16 e 17 l.r. Puglia n. 56/1980

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il TAR ha ritenuto prevalente la ricostruzione secondo cui le modifiche regionali sostanziali avevano dato avvio a una nuova pianificazione, con conseguente applicabilità delle misure di salvaguardia.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La domanda è stata esaminata, dopo riqualificazione, come azione di accertamento nei limiti della giurisdizione esclusiva relativa alle controversie in materia urbanistica ed edilizia.

Massime di principio

  • Il certificato di destinazione urbanistica ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva: non costituisce né modifica le situazioni giuridiche relative ai suoli e, in quanto privo di autonoma efficacia lesiva, non è normalmente impugnabile come provvedimento autonomo; gli eventuali errori possono essere corretti dall'amministrazione oppure contestati in occasione dell'impugnazione del successivo atto concretamente lesivo.
  • La correzione del certificato di destinazione urbanistica è dovuta soltanto quando l'attestazione non corrisponda alla disciplina urbanistica risultante da atti validi ed efficaci; l'amministrazione, in sede di correzione, deve limitarsi alla ricognizione della disciplina vigente e non può rimettere in discussione la validità degli atti presupposti mediante il solo potere certificativo.
  • Quando l'autorità regionale introduce, nel procedimento di approvazione di un piano urbanistico comunale, modifiche sostanziali al contenuto del piano adottato e tali modifiche sono recepite dal Comune, si configura una nuova pianificazione, rispetto alla quale possono trovare nuovamente applicazione le misure di salvaguardia urbanistica.
  • L'annullamento del provvedimento conclusivo di approvazione di uno strumento urbanistico per violazione delle garanzie partecipative non travolge automaticamente gli atti presupposti, ove il giudicato o il provvedimento di annullamento non ne abbia disposto l'eliminazione e tali atti siano rilevanti per ricostruire la disciplina urbanistica applicabile nel periodo intermedio.
  • L'interesse a ricorrere deve sussistere in concreto: la domanda è inammissibile limitatamente ai beni che, per effetto di vicende definitive di confisca o acquisizione, non appartengono più al ricorrente e rispetto ai quali l'eventuale accoglimento non potrebbe procurargli alcuna utilità.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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