Sentenza del 20/07/2023 n. 21631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso di parte dell'Irpef trattenuta sul 2014 contestando l'applicazione dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. n. 78/2010 perché, secondo il contribuente, le componenti variabili (bonus e stock options per Euro 220.000) non superavano il triplo della retribuzione fissa (Euro 88.035,73) e quindi non ricorreva il presupposto dell'imposizione. L'Agenzia non rispose (silenzio‑rifiuto) e il contribuente vinse in primo e secondo grado. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che, dopo la modifica introdotta dal D.L. n. 98/2011 (comma 2‑bis), l'addizionale si applica alle somme variabili che eccedono la retribuzione fissa senza richiedere la soglia del triplo, ampliando così base imponibile e platea dei soggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la decisione della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rimborso di A.A.. La Corte ha interpretato il comma 2‑bis dell'art. 33 D.L. n. 78/2010 come norma che amplia la base imponibile e la platea dei soggetti sottoposti all'addizionale: l'addizionale del 10% si applica alla quota di compensi variabili che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (e non è più condizionata all'eccedenza del triplo della retribuzione). La sentenza richiama la ratio della novella, i lavori preparatori e la compatibilità con i principi costituzionali così come interpretati dalla Corte Costituzionale. Le spese dei gradi di merito sono compensate; A.A. è condannato al pagamento delle spese di cassazione per Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 33 (Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonchè ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. ... 2‑bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
La Corte interpreta il comma 2‑bis come disposizione che amplia la base imponibile: l'addizionale si applica alla parte di compensi variabili che eccede la retribuzione fissa, superando la precedente lettura limitata all'eccedenza del triplo.
D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50‑bis (conversione della modifica)
Ha introdotto il comma 2‑bis che modifica l'ambito di applicazione dell'art. 33; la Corte ne valorizza la portata ampliativa in base ai lavori preparatori.
Circolare Agenzia Entrate n. 41/E del 2011
L'Amministrazione aveva già interpretato la modifica nel senso che la base imponibile è pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede la parte fissa, senza il requisito del triplo.
Risposta ad interpello n. 956 del 17.7.2018
Conferma l'interpretazione erariale in senso applicativo della norma come ampliativa della base imponibile.
Corte Cost., sentenza n. 201 del 16.7.2014
Richiamata per affermare che la disciplina originaria dell'art. 33 non era arbitraria rispetto al principio di capacita' contributiva; la Corte di Cassazione ne ricava che la modifica normativa resta compatibile con i principi costituzionali.
Costituzione, artt. 3 e 53
Valutate nella sentenza con riguardo al principio di uguaglianza e alla capacita' contributiva; la Corte ritiene che l'interpretazione estensiva non violi tali principi se motivata e proporzionata.
Art. 12 delle Preleggi
Richiamato come principio interpretativo per considerare l'intenzione del legislatore e i lavori preparatori nella ricostruzione del significato della norma.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 384 c.p.c., comma 2
Norme processuali usate come base del ricorso per cassazione (violazione di legge) e per decisione in merito da parte della Corte senza rinvio.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione del comma 2‑bis, l'addizionale del 10% si applica alla parte di compensi variabili che eccede la retribuzione fissa: non è più necessario che la variabile superi il triplo della fissa come presupposto di base.
- Nelle controversie fiscali la lettura del testo normativo va coordinata con i lavori preparatori e con la ratio della norma; una modifica che introduce esplicitamente una diversa misura della base imponibile può comportare un'effettiva ampliamento della platea e della base tassabile.
- Se l'Amministrazione interpreta una norma in senso ampiativo e la modifica normativa e i lavori preparatori suggeriscono tale esito, il contribuente dovrà fornire argomenti testuali forti per sostenere una lettura restrittiva.
- In casi simili, verificare sempre il testo vigente alla data di erogazione dei compensi (data di riferimento) e le modifiche intervenute per stabilire quale versione della norma sia applicabile.
- La compatibilità con i principi costituzionali (capacita' contributiva e uguaglianza) non impedisce, di per sé, una scelta normativa disincentivante fatta dal legislatore, purché la misura sia ragionevole e motivata.
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