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direttiva

Direttiva 2013/14

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza il principio contro l’eccessivo affidamento ai rating del credito nei settori degli EPAP, degli OICVM e dei FIA. Impone ai soggetti interessati di non utilizzare i rating come unico o meccanico parametro per valutare il merito di credito delle attività detenute e richiede alle autorità nazionali di vigilare sulle procedure interne di valutazione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2014.

Modifica le direttive su EPAP, OICVM e GEFIA per ridurre l’eccessivo affidamento ai rating del credito nella valutazione degli investimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) tramite le società di gestione o di investimento, e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) con riferimento ai fondi di investimento alternativi (FIA). Incide inoltre sull’attività delle autorità competenti degli Stati membri, chiamate a verificare le procedure di valutazione del credito e l’uso dei rating del credito nelle politiche di investimento. Non disciplina direttamente le agenzie di rating del credito, ma utilizza la nozione di rating definita dal regolamento (CE) n. 1060/2009.

Riduzione dell’eccessivo affidamento ai rating del credito

La direttiva 2013/14/UE interviene su tre discipline settoriali del mercato finanziario e della previdenza complementare per rafforzare il principio secondo cui investitori e gestori non devono basarsi in modo esclusivo o meccanico sui rating del credito. Il legislatore europeo collega espressamente l’intervento alla crisi finanziaria e alla necessità di migliorare la qualità delle decisioni di investimento, tutelando gli aderenti e gli investitori.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva modifica la direttiva 2003/41/CE sugli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), la direttiva 2009/65/CE sugli OICVM e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). L’impianto della direttiva è complementare al regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito e mira a rendere effettivo, nei diversi ambiti, il principio di non affidarsi ai rating come unico parametro di valutazione del rischio.

Ambito soggettivo di applicazione

L’intervento riguarda:

  • gli EPAP e le relative autorità competenti;
  • le società di gestione o di investimento degli OICVM e le autorità competenti;
  • i GEFIA e i FIA gestiti, nonché le autorità competenti.

La direttiva non introduce un regime autonomo per le agenzie di rating, ma utilizza la definizione di rating del credito già contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Obblighi sostanziali per i soggetti vigilati

Per ciascuno dei tre settori, la direttiva impone un obbligo di risultato: le procedure e i sistemi di gestione del rischio devono essere strutturati in modo da evitare un affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito nella valutazione del merito di credito delle attività detenute.

Per gli OICVM, l’articolo 51 della direttiva 2009/65/CE richiede inoltre che le procedure di gestione del rischio consentano di controllare e valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio.

Per i FIA, l’articolo 15 della direttiva 2011/61/UE richiede sistemi appropriati di gestione del rischio capaci di individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi connessi a ciascuna strategia di investimento.

Ruolo delle autorità competenti

Le autorità nazionali di vigilanza devono verificare l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti/soggetti vigilati e valutare l’uso dei riferimenti ai rating del credito nelle politiche di investimento.

In tutti e tre i comparti, gli Stati membri devono predisporre un assetto di vigilanza che, se del caso, incoraggi la riduzione dell’incidenza di tali riferimenti, con l’obiettivo di un ricorso meno esclusivo e meccanico ai rating. La valutazione deve essere commisurata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività degli operatori vigilati.

Sviluppi tecnici e atti delegati

La direttiva richiama la possibilità di specificare ulteriormente, tramite atti delegati della Commissione, i sistemi di gestione del rischio e i criteri di attuazione, in modo da garantire che società di gestione o di investimento e GEFIA non possano affidarsi in modo eccessivo ai rating del credito. Il considerando evidenzia che, nella preparazione di tali atti, la Commissione deve svolgere consultazioni adeguate, anche di esperti, e trasmettere tempestivamente Parlamento e Consiglio i documenti pertinenti.

Recepimento, decorrenza e obblighi formali

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 dicembre 2014. Le disposizioni nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Valenza pratica per gli operatori

Per gli operatori italiani del settore previdenziale e del risparmio gestito, il testo impone un adeguamento delle policy interne, delle procedure di risk management e dei presidi di compliance. In concreto, non è sufficiente richiamare un rating esterno: occorre sviluppare valutazioni proprie del merito di credito e dimostrare che i rating siano solo uno degli elementi considerati, non l’unico né il determinante in modo automatico.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e contesto

La direttiva mira a contribuire alla riduzione dell’eccessivo affidamento ai rating del credito da parte di EPAP, OICVM e FIA, in risposta agli effetti della crisi finanziaria. Il legislatore UE considera necessario integrare il principio generale contro tale affidamento e adattarlo alle specificità dei diversi operatori, in modo complementare rispetto al regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito.

Modifica della direttiva 2003/41/CE sugli EPAP

All’articolo 18 è inserito il paragrafo 1 bis: gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti vigilati, verifichino l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito, valutino l’uso dei riferimenti ai rating del credito nelle politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l’incidenza di tali riferimenti per un ricorso meno esclusivo e meccanico ai rating.

Modifica della direttiva 2009/65/CE sugli OICVM

L’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, è sostituito per imporre alle società di gestione o di investimento di usare procedure di gestione del rischio idonee a controllare e valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, vietando di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM. È introdotto il paragrafo 3 bis, che richiede alle autorità competenti di verificare le procedure di valutazione del credito e di valutare l’uso dei rating, incoraggiandone, se del caso, la riduzione. Il paragrafo 4 è modificato affinché i criteri di attuazione garantiscano che sia impedito il ricorso esclusivo o meccanico ai rating.

Modifica della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA

L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito per imporre ai GEFIA sistemi appropriati di gestione del rischio volti a individuare, misurare, gestire e monitorare tutti i rischi inerenti a ciascuna strategia di investimento del FIA, vietando anche qui l’affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito per valutare il merito di credito delle attività dei FIA. È inserito il paragrafo 3 bis, che attribuisce alle autorità competenti analoghi poteri di verifica e di incoraggiamento alla riduzione dei riferimenti ai rating. Al paragrafo 5 si aggiunge una previsione che impone alle misure di specificazione dei sistemi di gestione del rischio di impedire ai GEFIA di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating.

Ruolo delle autorità competenti

Per EPAP, OICVM e FIA le autorità competenti devono tener conto della natura, della portata e della complessità delle attività vigilate, verificare l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito e valutare l’uso dei riferimenti ai rating nelle politiche di investimento. Se opportuno, devono incoraggiare a ridurre l’incidenza di tali riferimenti, in vista di un uso meno esclusivo e meccanico dei rating.

Recepimento e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 dicembre 2014 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarigestione del rischiomercati finanziarifondi di investimentoprevidenza complementare

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