Sentenza n. 4314/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis D.L. 387/1987, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'art. 21 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 232.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 36 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, consistente nell’attribuzione, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento calcolati sull’ultimo stipendio, nonché la condanna dell’INPS al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute. L’INPS ha contestato la spettanza del beneficio, deducendo anche l’inosservanza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento e sollevando un’eccezione di incostituzionalità della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda delle forze di polizia, civili o militari, quando siano soddisfatti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha escluso che il termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento abbia natura decadenziale, poiché esso serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il termine di sessanta giorni per la domanda non è decadenziale, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
art. 21, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 232
La disposizione è richiamata quale norma introduttiva del beneficio nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute; il giudice ha quindi riconosciuto i soli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda, quando siano stati raggiunti almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dalla disciplina dei sei scatti non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
- La disciplina dei sei scatti non determina un’estensione priva di base normativa né un’irragionevole disparità di trattamento, poiché il beneficio deriva da specifiche disposizioni legislative e la sua attribuzione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore.
- In caso di riconoscimento del beneficio, l’ente previdenziale deve rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella relativa base di calcolo e corrispondere le somme risultanti, oltre agli interessi legali; non è invece cumulabile la rivalutazione monetaria.
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