Cassazione Civile, Ordinanza n. 21509/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società, contestando costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello, invece, la CTR aveva accolto integralmente la tesi della società e annullato l'atto. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, per errata distribuzione dell'onere probatorio nelle operazioni inesistenti; 2) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sull'accertamento tributario, per mancata valutazione analitica e globale degli indizi forniti dall'Ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi in particolare all'inesistenza dei fornitori, alla genericità delle fatture, alle anomalie nei pagamenti, all'antieconomicità e all'occultamento di rapporti di lavoro subordinato; 4) violazione dell'onere della prova e delle regole processuali tributarie, per avere la CTR ritenuto provata l'effettività delle prestazioni di subvettura; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l'omessa pronuncia e l'erroneo rigetto implicito dell'eccezione di illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione rafforzata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo fondati i rilievi dell'Ufficio sulla cattiva applicazione delle regole di prova per presunzioni e sull'insufficiente valutazione degli elementi indiziari; ha ritenuto assorbito il terzo motivo; ha rigettato il quinto motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente, perché la ratio decidendi era comunque intelligibile. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto su questioni assorbite e riproponibili solo nel giudizio di rinvio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 D.P.R. 633/1972
richiamato per la disciplina della detrazione IVA, in relazione alla prova delle operazioni inesistenti
art. 21 D.P.R. 633/1972
richiamato in tema di fatture e documentazione delle operazioni ai fini IVA
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente
artt. 2727-2729 c.c.
richiamati per la disciplina delle presunzioni semplici e del loro corretto uso probatorio
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni
art. 40 D.P.R. 633/1972
richiamato nel quadro dell'accertamento IVA e della ripresa a tassazione
art. 7 D.Lgs. 546/1992
richiamato in relazione ai poteri istruttori e alle regole del processo tributario
art. 654 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia nel processo tributario di accertamenti penali
art. 112 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per dedotta omissione di pronuncia
art. 3, comma 1, L. 241/1990
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
art. 42, comma 2, D.P.R. 633/1972
richiamato per il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento IVA
art. 56, comma 5, D.P.R. 633/1972
richiamato per la disciplina dell'atto impositivo e della sua motivazione
artt. 7 e 10 L. 212/2000
richiamati a sostegno della necessità di motivazione rafforzata e del contraddittorio endoprocedimentale
art. 97 Cost.
richiamato in collegamento ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata per i motivi di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale e sulla nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, nei limiti del nuovo sindacato di legittimità
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per definire il "minimo costituzionale" della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, con attestazione dei presupposti processuali
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice percorso: prima valutare analiticamente i singoli indizi per scartare quelli irrilevanti e conservare quelli dotati di efficacia almeno potenziale, poi esaminarli complessivamente per verificare se siano concordanti e idonei, nel loro insieme, a fondare la prova presuntiva.
- La decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificare se essi, valutati in sintesi, possano rafforzarsi reciprocamente e integrare una prova presuntiva è censurabile in cassazione per violazione delle regole sulle presunzioni.
- In materia di operazioni inesistenti, la prova dell'esistenza di un contratto o di documenti formali non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, occorrendo elementi concreti sull'esecuzione delle obbligazioni.
- La motivazione del giudice di merito non è apparente quando consente comunque di individuare la ratio decidendi; il sindacato di legittimità non può estendersi a censurare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il superamento del minimo costituzionale.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite dalla decisione di merito e che, in caso di cassazione della sentenza, possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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