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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37008/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 emessi dal Comune su immobili della società agricola. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che i fabbricati erano rurali e quindi non soggetti a IMU, in quanto aveva presentato istanze di variazione catastale nel 2011 e aveva ottenuto l’annotazione di ruralità. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo gli avvisi illegittimi per difetto di motivazione e perché il Comune non aveva considerato l’annotazione di ruralità. In Cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari e della normativa sull’IMU dei fabbricati rurali, sostenendo che la ruralità non potesse essere opposta senza la convalida catastale e/o senza impugnare il classamento, e che la mera istanza non bastasse a produrre effetti esonerativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita carenza di autosufficienza, osservando che il ricorso conteneva comunque gli elementi essenziali per comprendere la controversia. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi: gli avvisi erano stati ritenuti dal giudice d’appello illegittimi anche perché non contenevano una adeguata indicazione della pretesa e, soprattutto, perché il Comune aveva trascurato l’annotazione catastale di ruralità documentata dalla contribuente. La Corte ha affermato che, secondo la disciplina applicabile, gli effetti del riconoscimento della ruralità derivano dalla presentazione della domanda di variazione e dall’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, con efficacia retroattiva nei limiti previsti dalla legge; non è invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza, ma neppure è necessario un ulteriore provvedimento di "convalida" diverso dall’annotazione. Poiché tale annotazione risultava documentata, la decisione di merito è stata confermata. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte conferma che il controllo va svolto sulla sufficienza della motivazione in relazione alla pretesa tributaria concretamente esercitata.

  • art. 3 l. 241/1990

    richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, applicato agli avvisi di accertamento tributari.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. 201/2011

    letto in combinato con la normativa successiva nel senso che le domande di variazione catastale e l’annotazione producono gli effetti del riconoscimento della ruralità secondo la disciplina richiamata.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013

    "le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"

    la Corte afferma che gli effetti esonerativi non discendono dalla sola domanda, ma dalla domanda unita all’annotazione catastale; tale assetto opera retroattivamente nei limiti fissati dalla norma.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 70/2011

    richiamato quale base normativa delle domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità.

  • art. 9 d.l. 557/1993

    richiamato come disciplina del requisito di ruralità dei fabbricati.

  • art. 1, comma 2, l. 212/2000

    richiamato per l’interpretazione delle norme tributarie secondo i canoni dello Statuto del contribuente.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la carenza di autosufficienza comporta inammissibilità solo quando manchino completamente l’esposizione dei fatti di causa e il contenuto essenziale del provvedimento impugnato; una sintesi molto concisa ma comprensibile non basta a determinare l’inammissibilità.
  • In tema di IMU sui fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità non deriva dalla sola presentazione dell’istanza di variazione catastale, ma dalla combinazione tra domanda presentata e annotazione catastale inserita negli atti; l’annotazione è il presupposto per produrre gli effetti fiscali previsti dalla legge.
  • La ruralità del fabbricato non richiede necessariamente una separata impugnazione del classamento catastale quando l’atto catastale contenga l’annotazione di ruralità rilevante ai fini fiscali; ciò che conta, ai fini dell’esenzione o non imponibilità, è la corretta considerazione dell’annotazione stessa.
  • L’avviso di accertamento tributario deve consentire al contribuente di comprendere la concreta pretesa fiscale; se la motivazione è assertiva o non specifica rispetto ai beni effettivamente tassati, può essere censurato per difetto di motivazione.
  • Quando la parte documenta l’annotazione catastale di ruralità e tale dato non è efficacemente contestato, il giudice può valorizzarlo per escludere la debenza dell’imposta secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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