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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26528/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su una società, estesa a più annualità, culminata in un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con recupero di IRES, IVA e IRAP. L’Ufficio contestava costi ritenuti relativi ad attività inesistente, nell’ambito di lavori connessi all’Alta Velocità ferroviaria, e negava la detraibilità dell’IVA. La CTR aveva confermato in parte la pretesa, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di fatti astrattamente costituenti reato, escludendo però l’IRAP da tale meccanismo e confermando la ripresa IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando elementi indiziari sulla consapevolezza della frode. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni di giudicato favorevole, assoluzione penale del legale rappresentante e carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti; 2) omesso esame/motivazione sulla corrispondenza tra bonifici effettuati e prelievi in contanti della controparte; 3) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 per illegittimo raddoppio dei termini in assenza di effettiva denuncia penale; 4) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 ss. c.c. per illegittimo recupero dell’IVA, sostenendo l’effettività delle operazioni e l’assenza di prova della partecipazione della società alla frode.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le eccezioni dedotte risultavano implicitamente disattese dalla decisione di merito e, comunque, il giudicato invocato riguardava un diverso anno d’imposta, mentre l’assoluzione penale del legale rappresentante non escludeva la consapevolezza fiscale del meccanismo fraudolento. Ha respinto il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non configurato. Ha respinto il terzo motivo affermando che, nei testi applicabili ratione temporis, il raddoppio dei termini per l’accertamento richiede l’obbligo di denuncia per reati tributari in astratto, non la concreta presentazione della denuncia; ha inoltre precisato che il meccanismo non opera per l’IRAP, profilo già escluso dalla CTR. Ha respinto il quarto motivo perché la CTR aveva accertato, con apprezzamento di merito insindacabile, elementi indiziari idonei a dimostrare che la società sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’operazione soggettivamente inesistente; in tema di IVA, una volta assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, anche senza espressa confutazione, risulti incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione o ne comporti il rigetto implicito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È richiamato come vizio prospettato per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l’anomalia motivazionale radicale, non la mera insufficienza argomentativa.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È richiamato per le censure di violazione di legge su termini di accertamento e detrazione IVA.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini opera, nei testi applicabili, in presenza dell’obbligo di denuncia per reati tributari, non essendo necessaria la concreta presentazione della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    In materia IVA, il raddoppio dei termini segue la stessa logica dell’obbligo di denuncia per reati tributari, nei limiti della disciplina ratione temporis.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA è negata quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    L’Amministrazione può provare la consapevolezza del destinatario anche mediante presunzioni basate su elementi oggettivi specifici.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere probatorio: prima l’Amministrazione deve provare la frode e la consapevolezza o conoscibilità, poi il contribuente deve offrire prova contraria della diligenza massima esigibile.

  • d.lgs. 74/2000

    È richiamato come riferimento alle fattispecie penal-tributarie che giustificano l’obbligo di denuncia; non include l’IRAP.

  • d.l. n. 16/2012

    Alcuni costi sono stati ritenuti divenuti deducibili per effetto della novella normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la questione dedotta sia stata soltanto implicitamente rigettata dalla struttura logico-giuridica della decisione o risulti incompatibile con il dispositivo adottato.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e ai soli vizi motivazionali radicali.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina ratione temporis, presuppone l’obbligo di denuncia per un reato tributario astrattamente configurabile e non la concreta presentazione della denuncia o l’avvio dell’azione penale.
  • Il raddoppio dei termini non è estensibile a tributi non assistiti da tutela penale nella disciplina richiamata.
  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche per presunzioni, valorizzando indici oggettivi della fittizietà dell’interposto e della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Una volta provata dall’Amministrazione la partecipazione consapevole o colpevolmente ignorante del contribuente a un meccanismo evasivo, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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