Sentenza del 06/07/2015 n. 258 - Comm. Trib. Prov. Lecco
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Omesso versamento - Impugnazione per correggere errori commessi in dichiarazione - Decorso termine per la dichiarazione integrativa - Preclusione alla correzione - Non sussiste - Illegittimità della cartella di pagamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento relativa a un'imposta dichiarata ma non versata, sostenendo che nella dichiarazione fiscale erano stati commessi errori e che l'imposta iscritta a ruolo non era quindi dovuta, o non era dovuta nella misura indicata. L'Amministrazione sosteneva, invece, che la correzione non fosse più possibile perché era decorso il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 per presentare una dichiarazione integrativa a favore.
La decisione
La preclusione è stata esclusa. Il contribuente può emendare e correggere la dichiarazione anche mediante l'impugnazione della cartella di pagamento, nonostante sia scaduto il termine annuale per la dichiarazione integrativa a favore. Tale termine riguarda esclusivamente l'utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione e non limita né il termine per chiedere il rimborso, né il diritto di contestare giudizialmente la pretesa tributaria. La cartella di pagamento è stata pertanto ritenuta illegittima nella parte fondata sull'importo erroneamente dichiarato.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
Termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore.
Il termine annuale previsto dalla norma è finalizzato all'utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante dalla dichiarazione. La sua scadenza non impedisce al contribuente di correggere la dichiarazione in sede contenziosa e di contestare la pretesa tributaria.
Art. 38, d.P.R. 602/1973
Termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Il termine previsto per chiedere il rimborso non interferisce con la possibilità di impugnare la cartella e di far valere errori contenuti nella dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale non è necessariamente intangibile: il contribuente può correggere errori, anche a proprio favore, impugnando l'atto con cui l'Amministrazione richiede il pagamento.
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore produce effetti sulle modalità di utilizzo del credito, come la compensazione, ma non comporta automaticamente la perdita del diritto di contestare la debenza dell'imposta.
- Quando la cartella si fonda esclusivamente su dati dichiarati dal contribuente, quest'ultimo può comunque dimostrare in giudizio che tali dati erano errati e che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore.
- Occorre distinguere tra i termini per la dichiarazione integrativa, quelli per il rimborso e quelli per l'impugnazione degli atti tributari: la scadenza di uno non determina necessariamente la decadenza dagli altri.
- La correzione in giudizio richiede che il contribuente dimostri concretamente l'errore dichiarativo e l'effettiva non debenza, totale o parziale, dell'imposta richiesta.
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