Sentenza n. 3637/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.480/2024 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 480/2024 del Tribunale di Monza, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere complessivamente euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie. Il ricorrente ha documentato la notificazione del titolo presso l'indirizzo PEC del Ministero estratto dal Registro IPA, presso indirizzi dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale, nonché presso l'Avvocatura dello Stato. Il Collegio ha verificato se tali notificazioni fossero idonee a far decorrere il termine dilatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto che il termine di 120 giorni dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando il titolo giudiziale impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica, poiché l'ottemperanza costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. La notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, individuata mediante il domicilio digitale risultante dai pubblici registri secondo l'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. Il ricorso al Registro IPA è ammesso soltanto se l'amministrazione non abbia indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; nel caso concreto, il Ministero aveva invece indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. La notifica effettuata all'indirizzo urp@postacert.istruzione.it, estratto dal Registro IPA, non era quindi valida ai fini del decorso del termine. Erano altresì irrilevanti le notifiche agli uffici scolastici territoriali, non essendo tali uffici i soggetti debitori indicati nel titolo, e la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, avente efficacia ai soli fini processuali e non sostanziali. Non essendo validamente iniziato il decorso del termine dilatorio, l'azione di ottemperanza è stata ritenuta inammissibile. Le spese sono state compensate per la costituzione dell'amministrazione mediante difesa di mero stile.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro; la notificazione deve consentire all'amministrazione debitrice di avviare il procedimento contabile per il pagamento spontaneo.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA.; il domicilio estratto dal Registro IPA è utilizzabile solo in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione pubblica il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione effettivamente debitrice presso la sede reale, utilizzando il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. secondo le regole dell'art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012.
- Il domicilio digitale estratto dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione soltanto quando l'amministrazione interessata non abbia indicato un proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di tale indicazione, la notifica all'indirizzo IPA non fa decorrere il termine dilatorio.
- La notificazione del titolo presso uffici territoriali diversi dall'amministrazione centrale indicata come debitrice nel titolo non è idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione debitrice richiesta ai fini sostanziali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'omessa o invalida notificazione impedisce il decorso del termine e comporta l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →