Cassazione Penale, Sentenza n. 38946/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduce errata interpretazione e applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (sostiene che i fatti dovevano essere qualificati ai sensi del comma 5 e non del comma 1), errata applicazione dell'art. 275 c.p.p., insufficiente valutazione della minima quantità e della qualità della sostanza e del ruolo terminale nella filiera dello spaccio, nonché carente motivazione sulle esigenze cautelari che si fonderebbero su ipotesi senza tener conto della condotta post-scarcerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'art. 73, comma 1, per la gestione di una piazza di spaccio e la conseguente adozione della misura della custodia cautelare in carcere. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta completa, logica e congrua: è stata valorizzata la rete collaudata di clienti, la turnazione di gruppi, la presenza di vedette e luoghi di occultamento, l'organizzazione articolata osservata per almeno tre mesi e la somma di 445 euro trovata al momento dell'arresto come indice di redditività. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato congrua la valutazione del Tribunale circa la personalità del ricorrente (definita refrattaria al rispetto della legalità, con riferimento anche alla violazione dell'art. 337 c.p.) e la professionalità dimostrata, ritenendo non manifestamente illogica la scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
La Corte e il Tribunale hanno ritenuto applicabile il comma 1 (illecita attività di traffico di sostanze stupefacenti) nonché escluso che si potesse qualificare il fatto come 'di lieve entità' ai sensi del comma 5, in presenza di una gestione organizzata e continuativa di una piazza di spaccio anche quando le singole cessioni fossero di modica quantità.
art. 275 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamentava errata applicazione della norma; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato le regole procedurali relative alle misure cautelari e che le censure fossero, in realtà, critiche di merito non sindacabili in questa sede.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata quale disposizione procedurale relativa al contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato sul merito.
art. 337 cod. pen.
La norma è richiamata come precedente comportamento del ricorrente che ha contribuito alla valutazione negativa della sua personalità (definita refrattaria al rispetto della legalità) ai fini della scelta della misura cautelare.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti esecutivi a carico della cancelleria a seguito del provvedimento di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come 'non di lieve entità' ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 può essere sostenuta anche quando le singole cessioni sono di modica quantità se emerge una gestione organizzata e continuativa di una piazza di spaccio.
- La valutazione della gravità della condotta deve considerare l'insieme degli elementi (organizzazione, turnazioni, vedette, luoghi di occultamento, durata dell'attività, somme di denaro rinvenute) e non solo le quantità delle singole cessioni.
- Le censure di merito sulla ricostruzione fattuale (es. presenza di vedette) sono difficilmente accolte in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito è completa, logica e congrua.
- Per giustificare la custodia cautelare è sufficiente, ove sussistano indizi gravi, una valutazione motivata circa la personalità del soggetto (es. propensione a violare la legge) e l'organizzazione criminale; il giudizio di merito su questi aspetti è limitato nel sindacato della Cassazione.
- La misura cautelare non può essere disinnescata esclusivamente con riferimento alla modicità delle singole quantità: la funzione offensiva complessiva e la redditività dell'attività sono criteri decisivi.
- In impugnazioni per cassazione relative a misure cautelari la verifica della Corte è limitata alla correttezza giuridica e alla congruità della motivazione del giudice di merito, non a una riconsiderazione integrale dei fatti.
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