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Sentenza

Sentenza del 23/09/2020 n. 19934 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di recupero di aiuti di Stato per Euro 1.679.528,37 (Irpeg non versata per il 1998 e relativi interessi) per l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito prevista dalla L. 28/12/1995 n.549, art.3, c.70 e dal D.L. 30/8/1993 n.331, art.66, c.14. La società contestava, tra l'altro: l'automaticità del recupero in base alla Decisione 2003/193/CE perché operava in settori non concorrenziali; la natura esistente dell'aiuto; l'applicabilità e il calcolo degli interessi (reg. CE 794/2004 e successive modifiche; decorrenza e modalità di ricalcolo); l'effetto estintivo del condono tombale (L. n.289/2002, art.9); e profili di legittimità costituzionale del Decreto legge di attuazione nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione e l'inderogabilità della Decisione della Commissione Europea (2003/193/CE). Ha però accolto il quarto motivo relativo alla determinazione degli interessi: ha ritenuto ammissibili in appello le contestazioni sulla data del primo calcolo e sulla periodicità del ricalcolo e ha stabilito che, per gli atti notificati il 30/4/2009, il ricalcolo degli interessi deve avvenire con cadenza annuale ai sensi dell'art.11, par.3 del Reg. 794/2004 così come modificato dal Reg. 271/2008. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il ricalcolo degli interessi e la liquidazione delle spese; tutti gli altri motivi sono stati rigettati e l'avviso di recupero rimane sostanzialmente valido.

Norme richiamate

  • Decisione della Commissione 2003/193/CE

    Dichiara incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale prevista dalla normativa italiana per società a partecipazione pubblica maggioritaria e dispone il recupero: vincola lo Stato membro e non è sindacabile dal giudice nazionale nel merito della qualificazione dell'aiuto.

  • L. 28/12/1995 n.549, art.3, c.70 e D.L. 30/8/1993 n.331, art.66, c.14

    Norme nazionali che prevedevano l'esenzione fiscale contestata e dichiarata incompatibile dalla Decisione 2003/193/CE; la loro efficacia è stata ritenuta nulla in relazione agli aiuti incompatibili e soggetta a recupero.

  • Regolamento CE 794/2004 (art.9, art.11, art.13)

    Stabilisce le modalità di calcolo degli interessi sul recupero degli aiuti di Stato (incluso il regime sugli interessi composti e le regole di ricalcolo); la Corte ha ritenuto che il rinvio nazionale a tali norme possa essere applicato anche a decisioni notificate anteriormente, e che il riferimento al regime di calcolo sia 'formale/mobile' consentendo l'applicazione delle modifiche successive (es. Reg. 271/2008).

  • Regolamento CE 271/2008 (modifica art.11 del Reg. 794/2004)

    Ha modificato la periodicità del ricalcolo degli interessi (da quinquennale ad annuale); la Corte ha stabilito che per gli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore della modifica il ricalcolo deve avvenire su base annuale.

  • D.L. 29/11/2008 n.185, art.24 (convertito)

    Norma nazionale di attuazione che impone all'Amministrazione finanziaria il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalla Decisione 2003/193/CE e rinvia alle modalità di calcolo degli interessi del Reg. 794/2004; la Corte ha ritenuto legittima la compatibilità di tale rinvio con il diritto comunitario (anche con applicazione retroattiva del metodo di calcolo).

  • L. n.289/2002, art.9 (condono tombale)

    Prevede la definizione per alcuni anni d'imposta; la giurisprudenza nazionale e la Corte hanno chiarito che l'adesione al condono non preclude il recupero disposto dalla Decisione della Commissione degli aiuti illegittimi, per la prevalenza del diritto comunitario.

  • Sentenza T-297/02 (Tribunale UE, 11/06/2009) e C-319/09P (Corte di Giustizia, 11/12/2011)

    Confermano la qualificazione dell'esenzione come aiuto di Stato incompatibile e legittimano l'ordine di recupero della Commissione; ciò impedisce al giudice nazionale di rimettere in discussione tali valutazioni già effettuate dalle autorità comunitarie.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-89/14 (3/9/2015)

    Ha stabilito che il rinvio nazionale al Reg. 794/2004 (art.11 e conseguenti modalità di calcolo) non è incompatibile con il diritto UE anche se la decisione di recupero è stata notificata prima dell'entrata in vigore del Regolamento, consentendo l'applicazione degli interessi composti.

Massime di principio

  • Una decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto di Stato incompatibile vincola lo Stato membro e impedisce al giudice nazionale di riesaminare nel merito la qualificazione dell'aiuto: il controllo del giudice nazionale è limitato agli elementi documentali richiesti per l'atto di recupero (identità del beneficiario e fruizione dell'esenzione).
  • Onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare che il soggetto è tra quelli destinatari della Decisione e che ha effettivamente fruito dell'esenzione; il beneficiario deve provare, se invocato, che l'aiuto rientra nella regola de minimis o in altra esenzione che ne impedisca il recupero.
  • Il legislatore nazionale può legittimamente rinviare alle modalità di calcolo degli interessi previste dai regolamenti comunitari (anche con applicazione degli interessi composti) e può riferirsi in termini 'mobili' alle modifiche successive, salvo conflitto manifesto con il diritto UE, come confermato dalla Corte di Giustizia.
  • Dove il regolamento comunitario è stato modificato (es. periodicità del ricalcolo degli interessi), per gli atti notificati dopo la modifica si applicano le nuove modalità (es. ricalcolo annuale ai sensi di Reg. 271/2008), e il giudice nazionale deve adeguare il computo degli interessi in base a tale principio.
  • L'adesione a un condono tombale nazionale non esclude il recupero, disposto da una decisione comunitaria, delle somme risparmiate a titolo di aiuto illegittimo, per la prevalenza del diritto dell'Unione.
  • Questioni costituzionali o di legittimità del decreto attuativo nazionale, quando già risolte dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in senso conforme al diritto UE, difficilmente resistono al sindacato degli organi giudiziari nazionali; le doglianze di illegittimità costituzionale sono spesso inammissibili se proposte solo come motivo di cassazione.

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