Sentenza n. 12721/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto prot. n. -OMISSIS- del 03.07.2025 del Comando sanità e veterinaria, Commissione medica interforze di 2° istanza di Roma, con il quale il Maresciallo -OMISSIS- è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto, da collocare in congedo a decorrere dalla data del presente verbale”; - dei verbali dell'accertamento sanitario di 2° Istanza allegati al provvedimento di non idoneità permanente adottato nei confronti del ricorrente, nella parte in cui ritengono che il -OMISSIS- sia inidoneo al servizio d'istituto nella Guardia di finanza; - del verbale prot. BL/S n. -OMISSIS- del 16.04.2025, notificato in pari data al ricorrente, del Dipartimento Militare di medicina legale di Messina, con il quale il Maresciallo -OMISSIS- è stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio d'istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto, da collocare in congedo a decorrere dalla data del presente verbale” e dei relativi allegati; - del verbale prot. BL/S n. -OMISSIS- del 13.01.2025, notificato in data 16.01.2025 al ricorrente, del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con il quale il Maresciallo -OMISSIS- è stato dichiarato “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza fino al 22.04.2025” e dei relativi allegati; - del verbale prot. BL/S n. -OMISSIS- del 01.07.2024, notificato in data 05.07.2024 al ricorrente, del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con il quale il Maresciallo -OMISSIS- è stato dichiarato “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza fino al 12.01.2025” e dei relativi allegati; - del provvedimento del 28.05.2024 del Comando Regione Sicilia della Guardia di finanza con il quale veniva riconosciuto il Maresciallo “convalescente con prognosi clinica invalidante fino al 16.06.2024” per diabete autoimmunitario in fase di approfondimento diagnostico; - del provvedimento prot. n. 358097 del 17.06.2024 del Comando Regione Sicilia della Guardia di finanza con cui veniva trasmessa la documentazione sanitaria del ricorrente alla C.M.O. di Messina “per dubbio sulle persistenza della idoneità al servizio militare”; - del provvedimento prot. n. 358018 del 17.06.2024 del Comando Regione Sicilia della Guardia di finanza con cui veniva richiesto alla C.M.O. di Messina di espletare gli accertamenti di idoneità sanitaria del ricorrente “per dubbio sulle persistenza della idoneità al servizio militare”; - degli atti e della documentazione medica, ancorché non conosciuti, relativi al giudizio di non idoneità permanente al servizio d'istituto nella Guardia di finanza adottato nei confronti del Maresciallo -OMISSIS-; - ove ritenuto lesivo e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 155/2000, nella parte in cui individua, fra le cause di esclusione all'accesso ai ruoli della Guardia di Finanza, la patologia “difetti del metabolismo glicidico”, senza effettuare alcuna graduazione della gravità dell'affezione; - ove ritenuto lesivo e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 197/2014, nella parte in cui conferma, fra le cause di esclusione all'accesso ai ruoli della Guardia di Finanza, la patologia “difetti del metabolismo glicidico”, senza effettuare alcuna graduazione della gravità dell'affezione; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi. nonchè per la declaratoria del diritto del ricorrente al reimpiego in qualità di Maresciallo ordinario al servizio d'istituto nella Guardia di finanza, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio della Commissione medica interforze di seconda istanza di permanente non idoneità al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, con conseguente collocamento in congedo, nonché i precedenti verbali sanitari e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sanitario definitivo di non idoneità permanente, deducendo: la violazione dell’art. 8 della legge n. 115/1987 e dell’art. 584 del d.P.R. n. 90/2010, per avere l’Amministrazione fondato il giudizio sulla sola diagnosi di diabete senza considerare l’assenza di complicanze invalidanti e l’effettiva incidenza della patologia sulle capacità lavorative; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, in ragione dell’omessa valutazione della documentazione specialistica, dell’ottimo compenso metabolico, dell’efficacia della terapia e del fatto che il militare aveva continuato per lungo tempo a svolgere integralmente le proprie mansioni senza limitazioni funzionali; in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 582, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, se interpretato nel senso di imporre un automatismo espulsivo per ogni difetto del metabolismo glicidico, indipendentemente dalla gravità della patologia e dalla sua concreta incidenza sul servizio. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica per accertare la compatibilità della patologia, anche alla luce della terapia, con le concrete funzioni del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento gravato. Ha interpretato l’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 in coordinamento con l’art. 584 dello stesso regolamento, escludendo che la previsione dei difetti del metabolismo glicidico consenta di fondare automaticamente la non idoneità sulla sola diagnosi. Per il personale già in servizio, il giudizio deve considerare età, grado, categoria, specialità, qualifica, incarichi e attività concretamente svolta; inoltre, quando l’infermità sia suscettibile di efficace trattamento, il giudizio definitivo deve essere espresso soltanto dopo aver verificato l’esito della terapia. La verificazione ha accertato che il diabete LADA del ricorrente era in ottimo compenso glicometabolico, trattato con insulina a basso dosaggio, privo di complicanze micro o macrovascolari e di significativi episodi ipoglicemici, nonché compatibile con gli incarichi operativi ordinariamente previsti per il grado ricoperto. L’Amministrazione aveva inoltre continuato a impiegare il militare nelle mansioni proprie del ruolo senza limitazioni funzionali. Ne è derivato il vizio del giudizio negativo, adottato senza un’effettiva valutazione concreta e funzionale della patologia, dell’efficacia terapeutica e delle mansioni svolte. Il TAR non ha avuto necessità di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale subordinata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e alle spese di verificazione, liquidate in euro 400,00.
Norme richiamate
art. 8 l. n. 115/1987
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere che la valutazione dell’idoneità non può prescindere dall’incidenza concreta della patologia; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma del TAR.
art. 582 d.P.R. n. 90/2010
i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea
La disposizione non può essere letta come fonte di un automatismo espulsivo fondato sulla sola diagnosi clinica.
art. 584 d.P.R. n. 90/2010
avuto riguardo all’età, al grado, alla categoria, alla specialità, alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato
Impone una valutazione concreta del personale già in servizio, considerando le caratteristiche individuali, gli incarichi e l’attività effettivamente svolta; se la patologia è suscettibile di trattamento efficace, il giudizio definitivo va espresso solo dopo aver verificato l’esito della terapia e l’esperienza può compensare eventuali deficit funzionali.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Le spese della verificazione sono state poste definitivamente a carico dell’Amministrazione soccombente.
artt. 3 e 4 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno della questione subordinata di legittimità costituzionale, non esaminata in quanto il ricorso è stato accolto per i vizi del giudizio concreto di idoneità.
Direttiva 2000/78/CE
È stata invocata dal ricorrente in relazione al divieto di discriminazione per disabilità, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di idoneità del personale militare già in servizio, la previsione regolamentare che contempla una determinata patologia quale causa di non idoneità non può essere applicata in modo automatico sulla base della sola diagnosi clinica.
- La valutazione dell’idoneità deve essere concreta e funzionale e deve verificare la compatibilità tra la patologia, l’efficacia e le modalità del trattamento terapeutico, l’assenza o presenza di complicanze e le specifiche mansioni effettivamente svolte dal militare.
- Quando l’infermità è suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo di non idoneità non può essere espresso senza considerare se la terapia abbia raggiunto i risultati auspicati.
- L’esperienza professionale maturata e l’effettivo svolgimento continuativo delle mansioni senza limitazioni funzionali costituiscono elementi rilevanti nella valutazione della compatibilità tra patologia e servizio.
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