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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01735/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso del costo delle fideiussioni richieste dall'ufficio in relazione a dichiarazioni IVA per gli anni 2005, 2006, 2011 e 2012, chiuse con credito a favore della società contribuente, che aveva domandato il rimborso dell'eccedenza. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che la prestazione della garanzia fosse frutto di una libera scelta del contribuente, il quale poteva così ottenere l'immediato utilizzo delle somme, senza che vi fosse un obbligo dell'amministrazione di rimborsarne i costi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 167 del 2017, dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 183 della direttiva 2006/112/CE e dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità; in via subordinata ha chiesto, se necessario, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 38 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l'amministrazione deve rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto stipulare per ottenere il rimborso dei tributi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, nei limiti della motivazione. Ha ribadito che il diritto al rimborso dei costi della fideiussione richiesta per ottenere il rimborso IVA ha portata generale, è collegato alla tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente e non dipende dalla specifica fisionomia della controversia. Ha inoltre affermato che l'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 ha natura immediatamente precettiva e attribuisce un diritto soggettivo perfetto al rimborso dei costi delle garanzie richieste per sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi, anche per fideiussioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La sentenza impugnata è stata cassata perché aveva erroneamente valorizzato la pretesa libera scelta del contribuente come ragione sufficiente per escludere il rimborso dei costi. Il ricorso è stato accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 17 della legge n. 167 del 2017

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa al rimborso del costo delle fideiussioni

  • art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa del rimborso IVA e delle garanzie connesse

  • art. 183 della Direttiva n. 2006/112/CE

    invocato in relazione ai principi unionali di neutralità, effettività e proporzionalità in materia di rimborso IVA

  • art. 267 TFUE

    richiamato in via subordinata per chiedere, se del caso, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • art. 8 della legge n. 212 del 2000

    ha natura immediatamente precettiva e impone il rimborso del costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi, configurando un diritto soggettivo perfetto

  • art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 38-bis in tema di rimborsi IVA

  • art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

    citato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine di partecipare all'udienza

  • art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel passaggio sulla procedura d'infrazione europea e sulle condizioni del rimborso IVA

  • art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel contesto della procedura d'infrazione e delle modifiche normative successive

  • art. 8, comma 4, St. Contr.

    interpretato nel senso di comprendere tutte le garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere il risultato fiscale perseguito

Massime di principio

  • In materia di rimborso IVA, il diritto al ristoro dei costi della garanzia fideiussoria richiesta dal contribuente ha portata generale e non dipende dalla particolare struttura della lite tributaria, poiché mira a preservare l'integrità patrimoniale del soggetto passivo.
  • L'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente è norma immediatamente precettiva e attribuisce al contribuente un diritto soggettivo perfetto al rimborso del costo delle fideiussioni richieste per ottenere sospensione del pagamento, rateizzazione o rimborso dei tributi.
  • L'espressione "ha dovuto richiedere" va intesa come riferimento all'onere funzionale della garanzia in rapporto allo scopo fiscale perseguito, e non come imposizione di un obbligo normativo di prestare la fideiussione.
  • Una lettura che neghi il rimborso dei costi della garanzia perché la fideiussione deriverebbe da una libera scelta del contribuente contrasta con la ratio di tutela patrimoniale e può porsi in frizione con i principi unionali di neutralità, effettività e proporzionalità.
  • Nel sistema IVA, le modalità nazionali di rimborso non possono esporre il soggetto passivo a un rischio finanziario ingiustificato; pertanto le regole interne devono essere interpretate in modo conforme al diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaTutela del legittimo affidamento

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