Ordinanza n. 56/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale modello BL/S - n. -OMISSIS- datato 15.12.2025 emesso e/o dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma, notificato all’interessato in data 16.12.2025, con il quale l’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- è stato giudicato “NON IDONEO” al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto; b) della comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente, di cui prot. -OMISSIS- del 22.01.2026, con la quale il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna - SM Ufficio Personale, ha comunicato all’App. Sc. Q.S. -OMISSIS- la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato a seguito di processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera, disponendo la dispensa del Militare dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929 comma 1° lett. a) del D.lgs. n. 66/2010, con riserva di emanare il decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo assoluto all’acquisizione della documentazione necessaria; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità assoluta al servizio di istituto e comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della Commissione Medica Interforze di II Istanza che lo ha giudicato non idoneo in modo assoluto al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri, con collocamento in congedo assoluto, nonché la comunicazione del Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna relativa alla non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e alla dispensa dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 66/2010. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di legittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l'Amministrazione aveva depositato soltanto il 10 marzo 2026 una relazione documentata utile all'istruttoria della causa. Per garantire il rispetto dei termini di difesa del ricorrente e consentire al Collegio l'esame della documentazione, ha differito la camera di consiglio al 25 marzo 2026. Ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; non è stata quindi decisa la domanda cautelare né il ricorso nel merito. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare, senza decisione sulla sua fondatezza.
art. 929, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 66/2010
Indicato quale fondamento del procedimento di dispensa dal servizio permanente per non idoneità permanente al servizio militare incondizionato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione deposita documentazione istruttoria essenziale a ridosso della camera di consiglio, il giudice può differire la trattazione per garantire alla controparte termini effettivi di difesa e consentire al collegio l'esame della documentazione.
- Il differimento della camera di consiglio per esigenze di contraddittorio e di esame della documentazione non comporta una decisione sulla domanda cautelare o sul merito, che restano riservati alla successiva udienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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