Cassazione Penale, Ordinanza n. 04875/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Ritenuto che non vi fosse un errore di fatto decisivo ma, al più, contestazioni di giudizio o una riproposizione delle doglianze originarie, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione di appello, la quale aveva confermato la condanna per detenzione e porto illegale di armi da sparo e per tentato omicidio. Il ricorso straordinario deduceva, in sintesi, che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo: primo, nel valutare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri in ospedale, anche per violazione dell'art. 188 c.p.p.; secondo, nel riconoscimento dell'imputato e nella questione del passamontagna; terzo, quarto, quinto e sesto, quanto ai reati in materia di armi, alla premeditazione, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e alle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali censure non denunciavano un vero errore di fatto decisivo, ma tendevano a rimettere in discussione valutazioni già svolte nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
ricorso straordinario per errore di fatto
il rimedio è ammesso solo per errori di fatto o materiali decisivi, consistenti in una svista percettiva sugli atti del giudizio di legittimità, e non per errori di valutazione o di giudizio
art. 188 c.p.p.
richiamato dalle difese per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma la Corte osserva che la censura era comunque inammissibile e non decisiva nel giudizio straordinario
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato come aggravante oggetto di censura, ma la doglianza è stata ritenuta estranea al perimetro del ricorso straordinario
art. 173 disp. att. c.p.p.
evocato nel richiamo giurisprudenziale sull'onere di dimostrare la decisività del motivo omesso o non esaminato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo per correggere un errore di fatto decisivo, ossia una falsa percezione degli atti del giudizio di cassazione, e non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o argomentative della sentenza impugnata.
- Non integra errore di fatto l'omessa motivazione su un motivo di ricorso quando quel motivo risulti implicitamente disatteso, assorbito o comunque non decisivo; in tal caso il ricorrente deve dimostrare che l'omissione ha determinato una decisione certamente diversa.
- Le doglianze che mirano a riproporre il merito delle censure già esaminate o a sollecitare una nuova valutazione delle prove e delle argomentazioni difensive sono estranee al rimedio straordinario e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'errore rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deve essere decisivo: deve aver inciso in modo causale sulla pronuncia, al punto che, senza di esso, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
- La manifesta inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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