Sentenza n. 5166/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del provvedimento del Questore di Napoli del 28.04.26, notificato il 21.05.26, recante diniego di permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo fondato sull'irreperibilità presso il precedente indirizzo e sul trasferimento della residenza e dell'attività lavorativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione. L'amministrazione aveva ritenuto il richiedente irreperibile presso l'indirizzo indicato nella domanda e aveva rilevato il definitivo trasferimento della residenza e dell'attività lavorativa nel Nord Italia. Il ricorrente ha documentato di essersi trasferito a Tolmezzo, di avere ivi trovato alloggio e occupazione e di essere stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente anteriormente sia al provvedimento sia al preavviso di diniego. Ha sostenuto che la Questura avesse valorizzato soltanto la mancata reperibilità presso il precedente indirizzo, senza considerare l'intervenuto trasferimento anagrafico e il permanere dei requisiti sostanziali per il rinnovo. Ha inoltre dedotto che l'irreperibilità presso un determinato domicilio e la mancata comunicazione del cambio di domicilio non costituiscono, di per sé, ragioni sufficienti per negare il rinnovo quando siano dimostrati lavoro, reddito e stabile inserimento; la Questura avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio presso il nuovo indirizzo oppure trasmettere la pratica alla Questura territorialmente competente. È stato infine invocato l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e ha annullato il diniego. Il provvedimento è stato giudicato intrinsecamente contraddittorio e illogico, poiché qualificava il ricorrente come irreperibile pur dando atto che, in esito agli accertamenti, egli si era trasferito a Tolmezzo dal 14 ottobre 2025: la Questura conosceva quindi il luogo in cui il ricorrente si trovava ed era in grado di verificarne la reperibilità. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. 286/1998, l'obbligo dello straniero di comunicare le variazioni di domicilio opera fuori dai casi disciplinati dal comma 7; quest'ultimo prevede che le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante siano effettuate alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e che sia l'ufficio anagrafico a comunicarle alla Questura territorialmente competente. Poiché il ricorrente aveva dimostrato l'iscrizione anagrafica a Tolmezzo anteriore al diniego e al preavviso, non poteva essere considerato irreperibile e non aveva l'obbligo di comunicare personalmente il cambio di domicilio. La Questura di Napoli, venuta a conoscenza del trasferimento, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e trasmettere la pratica alla Questura di Udine, competente in ragione della nuova residenza. L'annullamento è stato disposto facendo salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. ... dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
La variazione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante è comunicata alla Questura dall'ufficio anagrafico; pertanto, quando ricorre tale ipotesi, non grava sullo straniero l'obbligo di comunicare personalmente il cambio di domicilio.
art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998
Fuori dei casi di cui al comma 7, lo straniero deve comunicare al questore le variazioni del proprio domicilio.
L'obbligo di comunicazione personale delle variazioni di domicilio è residuale e non opera quando la variazione rientra nella disciplina delle iscrizioni e variazioni anagrafiche di cui al comma 7.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La norma è invocata dal ricorrente con riferimento alla possibilità di considerare elementi favorevoli sopravvenuti e irregolarità amministrative sanabili, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina delle variazioni anagrafiche, sull'assenza di irreperibilità e sull'incompetenza territoriale della Questura procedente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Lo straniero regolarmente soggiornante non è tenuto a comunicare personalmente al questore la variazione di residenza anagrafica quando essa sia stata regolarmente registrata dal Comune, poiché in tale ipotesi la comunicazione alla Questura territorialmente competente grava sull'ufficio anagrafico.
- La mera irreperibilità dello straniero presso il precedente indirizzo non può giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno quando l'amministrazione conosca il nuovo luogo di residenza e disponga degli elementi necessari per verificarne la reperibilità.
- È intrinsecamente contraddittorio qualificare come irreperibile un richiedente quando il provvedimento stesso dia atto che, a seguito degli accertamenti, l'amministrazione conosce il suo trasferimento e il nuovo luogo di dimora.
- Quando, durante il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, risulti un trasferimento anagrafico in un diverso territorio, la Questura originariamente procedente deve rilevare la propria incompetenza territoriale e trasmettere la pratica alla Questura competente in relazione alla nuova residenza, anziché respingere la domanda per la mancata reperibilità presso il precedente indirizzo.
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