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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32469/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua opposizione alla confisca di suoli e manufatti disposta con sentenza penale per lottizzazione abusiva, sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale e che, per effetto di tale estinzione e dell'orientamento giurisprudenziale sovranazionale e di Sezioni Unite (Sez. U. n. 13539/2020), la confisca sarebbe illegittima e revocabile in sede esecutiva ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; in via subordinata deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. per contrasto con l'art. 117 Cost. e con i principi della Corte EDU sul diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU). La ricorrente argomenta inoltre che la statuizione di estinzione per prescrizione avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità e la revoca della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'opposizione alla confisca. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 673 cod. proc. pen. richieda, per la revoca, l'intervento di una normativa abrogativa o di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, e che un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, anche se delle Sezioni Unite o derivante da pronunce della Corte EDU, non costituisca di per sé motivo di revoca della sentenza passata in giudicato. La Corte ha inoltre accertato che nel processo di merito (Pretore e Corte d'appello) e nel giudizio di cassazione era stato compiuto un accertamento completo e in contraddittorio degli elementi del reato di lottizzazione abusiva; pertanto la confisca risultava compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU che consente la confisca anche in assenza di condanna formale se tutti gli elementi del reato sono stati verificati nel contraddittorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e sono stati ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    prevede la revoca della sentenza nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma incriminatrice e dispone analogamente la revoca quando sia stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita

    La Corte interpreta l'art. 673 nel senso che la revoca e' subordinata all'abrogazione o alla declaratoria di incostituzionalita della norma incriminatrice; un mutamento giurisprudenziale o pronunce sovranazionali non determinano di per se l'ablazione della rilevanza penale e non rientrano nel campo applicativo dell'art. 673

  • art. 129 cod. proc. pen.

    disciplina l'obbligo di immediate declaratorie della causa di estinzione del reato

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di declaratoria immediata della prescrizione; la Corte osserva pero' che nell'ipotesi concreta non e' emersa una prosecuzione del processo al solo fine di accertare la confisca e che l'accertamento e' avvenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale

  • art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001

    disciplinante la confisca per lottizzazione abusiva

    La norma consente la confisca per lottizzazione abusiva; la Corte ricorda che la Corte EDU ammette la confisca anche senza condanna formale purché tutti gli elementi del reato siano stati accertati nel contraddittorio

  • legge n. 47 del 1985, artt. 18 e 2d, lett. c

    norme riferite dall'imputazione relative al reato di lottizzazione abusiva

    Rappresentano la base normativa dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sia intervenuta abrogazione o declaratoria di incostituzionalita di tali norme

  • Sez. Un. n. 13539 del 30/01/2020 (Perroni)

    principio secondo cui la confisca per lottizzazione abusiva puo essere disposta anche in presenza di prescrizione purché sia stato accertato in contraddittorio l'oggettivita e la soggettivita del reato; ma il giudizio non puo proseguire solo per compiere tale accertamento se la prescrizione e' stata rilevata

    La ricorrente si e' richiamata a tale principio; la Corte di cassazione distingue i casi in cui il giudizio e' proseguito illegittimamente per accertare la confisca da quelli in cui l'accertamento e' avvenuto nell'ambito dell'istruttoria ordinaria, come nel caso di specie

  • Corte EDU, sentenze Sud Fondi ed altri (30/08/2007 e 20/01/2009) e G.I.E.M. s.r.l. ed altri (28/06/2018)

    giurisprudenza sulla compatibilita della confisca con la Convenzione e sulle condizioni procedurali e di proporzionalita richieste

    La Corte di cassazione riconosce che la Corte EDU ammette la confisca anche senza condanna formale se vi e' stato un accertamento pieno in contraddittorio degli elementi del reato e che deve verificarsi il rispetto del diritto alla proprieta' nel criterio di proporzionalita; tuttavia pronunce della Corte EDU non aboliscono la norma incriminatrice e non sostituiscono l'intervento legislativo o di incostituzionalita necessario per la revoca ai sensi di art. 673

  • Corte costituzionale, sent. n. 230 del 2012

    decisione che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 673 nella parte in cui non comprende l'overruling giurisprudenziale tra le ipotesi di revoca

    La Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 673 non sia incostituzionale per non prevedere la revoca in caso di mutamento giurisprudenziale, poiche' la retroattivita della lex mitior si applica alla legge e non all'interpretazione giurisprudenziale

Massime di principio

  • L'art. 673 c.p.p. consente la revoca di una sentenza passata in giudicato solo se e' intervenuta l'abrogazione o la declaratoria di incostituzionalita della norma incriminatrice; un mutamento di indirizzo giurisprudenziale di per se non giustifica la revoca.
  • Le pronunce della Corte EDU che indicano limiti di compatibilita rispetto al diritto di proprieta' non producono automaticamente l'effetto di abrogare norme nazionali o di incidere sul giudicato: occorre verificare se, nel processo nazionale, siano stati accertati tutti gli elementi del reato in pieno contraddittorio.
  • La confisca per lottizzazione abusiva puo' essere legittima anche in assenza di una condanna formale se l'accertamento degli elementi del reato e' avvenuto con completezza istruttoria e secondo il contraddittorio; pertanto in situazioni analoghe bisogna dimostrare che l'accertamento e' stato carente o che il provvedimento e' sproporzionato concretamente.
  • In sede esecutiva per impugnare una confisca e' utile proporre censure concrete di sproporzionalita e alternative praticabili (es. demolizione, esclusione di aree estranee), dimostrando che la misura ablativa e' stata adottata senza rispettare i criteri di proporzionalita indicati dalla giurisprudenza sovranazionale.
  • Le questioni di legittimita costituzionale devono essere rilevanti e non manifestamente infondate per essere rimessi alla Corte costituzionale; nei ricorsi incidentali occorre dimostrare la rilevanza della questione ai fini della decisione.

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