Cassazione Penale, Ordinanza n. 20798/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il suo gravame contro la condanna del Tribunale per furto in abitazione. Con l'unico motivo deduce violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Cassazione rileva però che il motivo è generico perché non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, è manifestamente infondato, poiché la riduzione per le attenuanti generiche era già stata applicata nella misura massima consentita, pari a un terzo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di ottenere la rifusione delle spese nel giudizio di legittimità, sia perché la memoria era tardiva rispetto al termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, sia perché comunque non apportava uno specifico contributo alla decisione, limitandosi a conclusioni non accompagnate da una contestazione puntuale dei motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese di parte civile.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultano già applicate nella massima estensione consentita, pari a un terzo, sicché la doglianza sull'omessa applicazione di una riduzione ulteriore è infondata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una censura astratta o generica.
- La doglianza sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata se dal giudizio di merito risulta che la diminuzione è stata già concessa nella massima misura legalmente consentita.
- Nel giudizio di legittimità, la domanda di rifusione delle spese della parte civile richiede il rispetto del termine di deposito della memoria e, comunque, un effettivo apporto argomentativo specifico alla decisione; in difetto, non può essere accolta.
Come è indicizzato
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