Sentenza n. 448/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 89/2024 emessa in data 10 aprile 2024 dal Tribunale di Lecco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Lecco, passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2024. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre al rimborso delle spese legali. Il ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione e ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecco, salvo per la parte relativa alle spese, e che la pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione della modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una consistenza meramente simbolica. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla modesta entità dell’obbligazione, avrebbe una funzione esclusivamente simbolica.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione applicabile all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’amministrazione obbligata, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- Accertata la mancata esecuzione della sentenza civile, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività di esecuzione rientrino nei compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’incarico.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, per la modesta entità dell’obbligazione da eseguire, risulterebbe priva di effettiva funzione coercitiva e avrebbe soltanto valore simbolico.
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