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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13933/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (concorso di persone, artt. 99, 110, 337 c.p.). Ha dedotto: (1) nullità della sentenza di appello per presunta irregolare notificazione del decreto di citazione ai sensi dell'art. 601 c.p.p., lamentando che il decreto era stato notificato presso il luogo di residenza con atto non ricevuto personalmente e non notificato al difensore né al domicilio eletto con la richiesta di patrocinio a spese dello Stato; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che si era dato alla fuga a bordo di un ciclomotore senza costituire una minaccia all'incolumità degli agenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che l'eventuale irregolarità di notifica costituisse al più una nullità generale di regime intermedio (artt. 178, 180 c.p.p.), sanabile ai sensi degli artt. 182 e 184 c.p.p.; in concreto il difensore dell'imputato, presente in udienza d'appello, non sollevò la nullità né dichiarò l'intenzione di rilevarla, determinando la sanatoria ex art. 184 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui la fuga per sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine, anche su ciclomotore, integrando una condotta di guida pericolosa che pone in pericolo l'incolumità altrui, può integrare l'elemento materiale della violenza idonea alla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale; pertanto la conferma della condanna era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato per il principio della concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'applicazione congiunta insieme agli artt. 110 e 337 c.p.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato; la sentenza conferma la responsabilità concorsuale del ricorrente.

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    Norma sostanziale del reato contestato: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche quando la fuga avviene su ciclomotore e pone in pericolo l'incolumità altrui.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riferimento alla notificazione del decreto di citazione: la presunta violazione è stata valutata come irregolarità della notificazione, suscettibile di regime di nullità intermedio.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sull'elezione di domicilio nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la giurisprudenza invocata considera l'elezione efficace anche nel procedimento principale e non parcellizzabile.

  • art. 171, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla validità delle notificazioni e delle comunicazioni processuali; utilizzato nel quadro delle doglianze di nullità.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità: la Corte ha qualificato l'irregolarità della notificazione come nullità generale di regime intermedio.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento al regime delle nullità che non compromettono la finalità dell'atto; l'irregolarità in oggetto rientra in tale categoria.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla deducibilità e alle sanatorie delle nullità relative alle notificazioni.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Dettante la sanatoria per le citazioni, avvisi e notificazioni: la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione del difensore in udienza abbia prodotto la sanatoria della presunta nullità.

  • art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n. 137 e successive proroghe

    Richiamato riguardo alla modalità di svolgimento dell'udienza (disposizioni emergenziali e loro proroghe); evita rilievi procedurali legati al formato dell'udienza.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato può valere anche per il procedimento principale; comunque la mancata notifica in conformità formale può costituire una nullità sanabile.
  • Le nullità relative alla notificazione che risultino idonee a far conoscere l'atto all'imputato sono spesso qualificate come nullità generali di regime intermedio e sono suscettibili di sanatoria se il difensore non le deduce tempestivamente (art. 184 c.p.p.).
  • La mancata eccezione in udienza da parte del difensore può determinare la perdita della possibilità di far valere la nullità di una notificazione; la presenza del difensore senza sollevare la questione equivale in pratica a sanatoria.
  • In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la fuga per sottrazione all'intervento di polizia, anche mediante veicolo a due ruote, integra la componente materiale della violenza quando la condotta di guida sia pericolosa e ponga in pericolo l'incolumità di terzi.
  • Le impugnazioni per vizi di motivazione che riguardano il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo sono difficili da accogliere in cassazione quando il fatto e le modalità sono state ritenute congruamente accertate dai giudici di merito.

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