Cassazione Penale, Sentenza n. 49743/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha unificato e rideterminato la pena unica per reato continuato tra sentenze emesse in procedimenti distinti. Denuncia vizio di legge e difetto di motivazione: in particolare la mancata applicazione della riduzione obbligatoria prevista per il rito speciale (patteggiamento) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la errata determinazione degli aumenti per i reati satelliti (con aumento per il reato di evasione quantificato in misura sproporzionata rispetto alla rapina considerata più grave) e la mancata esplicitazione dei criteri di determinazione degli aumenti e del rapporto con le precedenti sentenze di cognizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha censurato l'erronea determinazione della pena unica perché la Corte territoriale non ha adeguatamente scorporato i reati già unificati in sede di cognizione, non ha individuato correttamente la pena base (quella relativa al reato più grave come determinata dal giudice della cognizione) né motivato in modo idoneo gli aumenti per i reati satelliti, e non ha applicato correttamente la riduzione prevista per il rito speciale (art. 444 c.p.p.) quando rilevante. Ha fornito indicazioni di principio: scorporare i reati, identificare il reato più grave e la sua pena come base, applicare aumenti autonomi per i satelliti (tenendo conto delle eventuali riduzioni per il rito speciale) e motivare espressamente le scelte di dosimetria. Si dispone il rinvio per nuova determinazione della pena unica conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Principio sulla continuazione: la Corte deve scorporare i reati riuniti e individuare il più grave come base per la determinazione della pena unica; gli aumenti per i reati satelliti vanno operati autonomamente
art. 444 c.p.p.
Riduzione di pena per il patteggiamento: se uno dei reati è stato giudicato con rito speciale e ha beneficiato della riduzione per il patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto nella determinazione della pena unica; se il reato con patteggiamento è il più grave, va posta a base la pena già ridotta; se è satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena già ridotta
art. 137, comma 2, disp. att. c.p.p.
Richiamata dalla doglianza come norma procedurale connessa alla determinazione della misura della pena in sede esecutiva; la pronuncia ha rilevato vizi nell'applicazione delle regole procedurali e motivazionali connesse alla riconsiderazione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Quando si determina la pena unica per reato continuato tra sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve 'scorporare' i reati già unificati e individuare il reato più grave come base del nuovo calcolo.
- Gli aumenti per i reati satelliti devono essere operati in modo autonomo e motivato; non è ammessa una quantificazione arbitraria o sproporzionata rispetto alla pena base.
- Se uno dei reati è stato giudicato con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e ha avuto una riduzione, tale riduzione deve essere computata: se il patteggiamento riguarda il reato più grave, la pena base è quella ridotta; se riguarda un reato satellite, l'aumento va commisurato alla pena ridotta.
- Se la Corte d'appello intende attenersi alla dosimetria già operata in sede di cognizione, deve comunque riferirsi esplicitamente a quelle sentenze e rendere leggibili le ragioni della scelta sanzionatoria e i criteri di quantificazione degli aumenti.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere completa e comparare espressamente le pene e le riduzioni operative sui singoli reati per evitare annullamenti e rinvii.
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