Sentenza n. 1893/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2342/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 08.06.2021 (RG n. 6537/2021), depositato in cancelleria il 9.6.2021, notificato a mezzo PEC in pari data, mai opposto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto n. 15554/2021 del 28.07.2021, munito di formula esecutiva in data 31.05.2022, notificato a mezzo PEC il 06.07.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale del Comune di Arzano al decreto ingiuntivo definitivo n. 2342/2021 del Tribunale di Napoli Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2342/2021, divenuto definitivo per mancata opposizione, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato al Comune. Il decreto aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 29.951,35, oltre interessi e spese di procedura. Il Comune ha corrisposto soltanto euro 22.222,56 a titolo di capitale, lasciando insoluti il residuo capitale, gli interessi e le spese. La ricorrente ha quindi chiesto l’integrale esecuzione del titolo, la fissazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era definitivo ed esecutivo e che l’amministrazione non aveva integralmente adempiuto né dedotto ragioni ostative. Ha ordinato al Comune di Arzano di eseguire la parte ancora inadempiuta del decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, comprendendo il residuo capitale, gli interessi e le spese dovute. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o un dirigente da questi delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere anche all’esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza. L’eventuale compenso del commissario è stato posto a carico del Comune e riservato a separata liquidazione. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è stato dichiarato esecutivo e costituisce titolo suscettibile di esecuzione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quale il decreto ingiuntivo definitivo.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo, dichiarato esecutivo e notificato all’amministrazione costituisce titolo azionabile mediante giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme ancora dovute.
- L’adempimento solo parziale dell’obbligazione pecuniaria risultante da un titolo giudiziario non esclude l’interesse all’ottemperanza, che può essere richiesta limitatamente alla parte residua di capitale, interessi e spese.
- In assenza di contestazioni o di elementi ostativi dedotti dall’amministrazione intimata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale della parte ancora ineseguita del titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con il compito di sostituirsi all’amministrazione inadempiente.
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