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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38001/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava in particolare: 1) la utilizzabilità della messaggistica criptata acquisita tramite ordine europeo d'indagine (OEI) dalla magistratura francese, per mancata conoscenza delle modalità di acquisizione e dell'algoritmo di decriptazione; 2) la mancata produzione alla difesa dei provvedimenti genetici e di consulenze tecniche del PM; 3) l'insussistenza o genericità dei gravi indizi rispetto all'identificazione del ricorrente come utilizzatore del PIN SKY ECC (basata su geolocalizzazioni, celle e IMEI); 4) carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio; 5) doglianze procedurali e depositi di motivi nuovi ex art. 311 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato (o inammissibile se generico). Ha ritenuto legittima e utilizzabile la messaggistica acquisita tramite OEI dalla magistratura francese, ricondotta all'ambito dell'art. 234-bis c.p.p. e assistita dalla presunzione di legittimità dell'attività delle autorità giudiziarie di uno Stato membro UE. Il Collegio ha affermato che l'assenza della conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non implica di per sé alterazione del contenuto e non lede il diritto di difesa in assenza di concrete e specifiche contestazioni di manipolazione. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente tramite incrocio di dati (celle, IMEI, ingressi in area portuale) e congrua la valutazione del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio, giustificando la custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma richiamata in quanto il tribunale ha pronunciato l'ordinanza di riesame prevista per le misure cautelari

  • art. 234-bis c.p.p.

    "È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare"

    Riferimento normativo ritenuto applicabile alla trasmissione di dati decriptati da autorità giudiziaria straniera; la Corte lo interpreta come fondamento per acquisire dati conservati all'estero e per riconoscere la presunzione di legittimità dell'attività di uno Stato membro

  • art. 311 c.p.p.

    Norma che disciplina la produzione di motivi nuovi; è stato registrato il deposito di motivi nuovi da parte della difesa

  • artt. 266 e ss. c.p.p.

    Norme relative alle intercettazioni in tempo reale; la Corte distingue i "dati freddi" (acquisiti ex post) dai flussi in atto, ritenendo non applicabile la disciplina delle intercettazioni dinamiche ai dati già memorizzati

  • art. 268 commi 6 e 7 c.p.p.

    Richiamata la procedura prevista per la verifica delle captazioni quando l'interessato richieda l'accertamento del contenuto; tuttavia la Corte esclude il diritto a un controllo diretto dell'algoritmo

  • art. 273 c.p.p.

    Riferimento ai criteri della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Corte verifica la congruità della motivazione del giudice del merito

  • art. 274 lett. a) e lett. c) c.p.p.

    Norme che individuano le esigenze cautelari (inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione): la Corte condivide la valutazione del Tribunale del riesame sull'esistenza di tali esigenze

  • art. 275 c.p.p.

    Regole sulle misure cautelari: citata nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'uso di atti e documenti nel procedimento

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 comma 1 e art. 80

    Norme sostanziali riguardanti i reati in materia di stupefacenti, cui si riferiscono i capi di imputazione (importazione di ingenti quantitativi di cocaina)

  • art. 61-bis c.p.

    Aggravante di cui si è tenuto conto nella contestazione provvisoria

  • Direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 21 giugno 2017 n.108

    Quadro normativo dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI): la Corte richiama il principio di riconoscimento reciproco e la presunzione di legittimità dell'attività delle autorità degli Stati membri

  • art. 45 d.lgs. 21/6/2017 n.108

    Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni: il PM ha agito ai sensi di questa disposizione per ottenere dati già acquisiti dalla Francia

  • art. 706-102-1 codice di rito penale francese

    Norma francese sulla acquisizione di dati conservati in sistemi informatici, indicata come titolo giuridico dell'acquisizione operata dal Tribunal judiciaire de Paris

Massime di principio

  • La documentazione e i dati informatici acquisiti da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro UE e trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine godono di una presunzione di legittimità: chi ne contesta la regolarità deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
  • L'assenza della conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non determina automaticamente inutilizzabilità della prova: occorre dimostrare, con elementi precisi (es. messaggi troncati, incongruenze), una manipolazione o alterazione del contenuto.
  • I dati "freddi" (messaggi già memorizzati su server) si disciplinano secondo le regole dell'acquisizione documentale (art. 234-bis e OEI) e non rientrano nella disciplina delle intercettazioni dinamiche (artt. 266 e ss.), con conseguente diversa procedura di controllo.
  • Quando si richiede l'acquisizione di materiale conservato all'estero tramite OEI, è essenziale verificare che chi trasmette i dati potesse legittimamente disporne (es. autorità giudiziaria che ha acquisito i file); la legittimità dell'acquisizione straniera è presunta salvo prova contraria specifica.
  • I giudizi di gravità indiziaria, identificazione e esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o inquinamento) sono valutazioni di merito riservate al giudice nazionale e sindacabili in Cassazione solo nei termini ristretti della verificazione di motivazione logica e giuridicamente significativa; per contestarle è necessaria una critica che evidenzi illogicità manifeste o carenze argomentative rilevanti.
  • La difesa che contesta la catena di custodia o l'integrità dei dati deve proporre riscontri tecnici concreti e non solo rilievi generici o ipotetici per rendere inattendibile la prova informatica.

Testo integrale

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