Cassazione Penale, Sentenza n. 551/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse attribuito a Scollo la responsabilità per il decesso di Seria Antonio sostenendo che il posizionamento "contromano" dell'Alfa Romeo e la mancata collocazione del triangolo non avessero causalmente determinato l'investimento mortale. Si deduceva che le emergenze istruttorie (in particolare la deposizione del consulente Adinolfi) non avrebbero dimostrato la rilevanza causale della posizione del veicolo di Scollo e che non vi erano elementi che escludessero la possibilità che il triangolo fosse stato comunque apposto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello puntuale e coerente, non affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà: i giudici di merito hanno valutato le risultanze (testimonianze, consulenza cinematica, misurazioni e fotografie) e concluso che lo Scollo aveva deliberatamente posto l'auto contromano in posizione tale da ostruire la carreggiata e impedire la fuga della Nissan, costringendo la vittima a scendere sulla carreggiata; tale situazione è stata ritenuta antecedente e prodromica all'evento mortale, e la condotta colposa del successivo investitore (Bonello) non ha escluso il nesso causale. La Corte d'appello aveva comunque riconosciuto d'ufficio l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., rideterminando la pena in un anno di reclusione. In cassazione è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
La fattispecie è stata applicata al comportamento colposo che ha causato la morte di Seria: i commi 1 e 2 riguardano la responsabilità per la morte derivante da condotta di guida; il comma 7 è stato interpretato come attenuante riconosciuta d'ufficio dalla Corte d'appello per il concorso di colpa del conducente investitore (Bonello).
art. 113 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La responsabilità penale è stata ricostruita in termini di concorso colposo tra la condotta antecedente di Scollo (creazione dell'ostacolo) e la condotta colposa successiva di Bonello, configurando un concorso di persone nella fattispecie colposa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Il ricorrente ha invocato questa norma per censurare la motivazione della sentenza impugnata per presunta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché riproduceva le stesse doglianze già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con le valutazioni dei giudici di merito.
Massime di principio
- Per valutare la responsabilità in casi di incidente con più condotte colpose bisogna ricostruire il nesso causale: una condotta antecedente che crea un ostacolo o una situazione di pericolo può essere ritenuta causa concorrente dell'evento anche se un terzo commette un ulteriore errore.
- La condotta successiva di un terzo (es. guida negligente) non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto che ha creato l'ostacolo, se quest'ultimo ha reso prevedibile e inevitabile l'evento.
- La mancata collocazione del segnale (triangolo) può essere valutata in termini di maggiore o minore gravità della colpa: se provata, può aggravare la posizione dell'agente (anche portando a valutazioni di colpa consapevole), ma la sua assenza non elimina automaticamente il nesso causale se l'ostacolo era già tale da produrre il danno.
- In sede di cassazione non è sufficiente reiterare le stesse censure già valutate e respinte in appello: il ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata; altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La valutazione delle prove tecniche (consulenze cinematiche, misurazioni, fotografie) e delle dichiarazioni testimoniali è rimessa in larga parte al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
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