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Sentenza

Sentenza del 13/04/2018 n. 1640 - Comm. Trib. Prov. Milano

Tassa automobilistica - Esenzione - Requisiti - Immatricolazione ultratrentennale - Spetta il regime di favore - Legge regionale non può derogare legge statale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'associazione contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall'art. 63 della legge n. 342/2000 per un'autovettura con immatricolazione ultratrentennale. Sosteneva che la norma statale non subordinasse l'agevolazione all'iscrizione del veicolo nei registri storici e non limitasse il beneficio ai soli titolari persone fisiche o persone giuridiche. L'autovettura non era utilizzata per attività d'impresa o di lavoro autonomo e l'associazione non svolgeva attività lucrativa.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima e all'associazione è stato riconosciuto il diritto all'esenzione. L'anzianità ultratrentennale del veicolo è sufficiente, senza necessità di iscrizione nei registri storici indicati dalla norma, salvo il limite dell'uso professionale. La legge regionale Lombardia n. 10/2003 non può restringere l'ambito dell'agevolazione stabilita dalla legge statale, né escludere associazioni e comitati in ragione della loro forma soggettiva.

Norme richiamate

  • Art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342

    Esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, secondo i requisiti previsti dalla norma.

    Per le autovetture con immatricolazione ultratrentennale l'esenzione spetta in ragione dell'anzianità del veicolo, senza obbligo di iscrizione nei registri storici, purché il mezzo non sia utilizzato professionalmente.

  • Legge regionale Lombardia n. 10/2003

    La disciplina regionale non può derogare o restringere i principi della legge statale, introducendo ulteriori requisiti come l'iscrizione nei registri storici o limitando il beneficio a determinate categorie soggettive.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione relativa a un'autovettura ultratrentennale occorre verificare anzitutto l'anzianità risultante dall'immatricolazione; l'iscrizione a un registro storico non è necessariamente richiesta se la legge applicabile non la prevede come condizione.
  • L'agevolazione non dipende, in linea generale, dal fatto che il titolare sia una persona fisica, una persona giuridica, un'associazione o un comitato, purché la normativa statale non stabilisca una limitazione soggettiva.
  • L'esenzione può essere esclusa quando il veicolo è utilizzato nell'esercizio di attività d'impresa, professionale o di lavoro autonomo; deve quindi essere verificata la concreta destinazione del mezzo.
  • Una normativa regionale in materia di tributi derivati non può ridurre un'esenzione riconosciuta dalla legge statale mediante requisiti ulteriori o categorie soggettive più restrittive.
  • In casi analoghi è opportuno conservare documentazione sull'anno di immatricolazione, sull'assenza di uso professionale e sulla natura non lucrativa dell'ente, così da dimostrare il possesso dei requisiti agevolativi.

Testo integrale

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