Sentenza n. 7859/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di Roma Capitale prot. CB/19713/2023 del 2 febbraio 2023, di diniego di concessione di suolo pubblico ordinaria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/11/2023: - della determinazione di Roma Capitale prot. CB/127714/2023 del 23 ottobre 2023, di riesame del precedente diniego di concessione di suolo pubblico ordinaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione ordinaria di suolo pubblico e successivo provvedimento di riesame confermativo del diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, già subentrata nella gestione di un’attività di somministrazione e titolare di un’occupazione di suolo pubblico assentita secondo la disciplina emergenziale COVID-19, chiedeva una concessione ordinaria permanente per l’occupazione di una porzione di carreggiata con pedana e dissuasori di sosta nel centro storico di Roma. Roma Capitale respingeva inizialmente l’istanza ritenendo che la precedente comunicazione di modifica dell’occupazione emergenziale non valesse come voltura e rilevando il parere negativo della Soprintendenza sul posizionamento dei dissuasori. A seguito delle ordinanze cautelari e dell’invito al riesame del TAR, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento, confermando il diniego sulla base del contrasto tra il parere della Soprintendenza Capitolina, contraria ai dissuasori non rimovibili quotidianamente per il loro impatto sul decoro e sulla fruizione del centro storico, e il parere della Polizia Locale, che riteneva invece necessari tali elementi per la sicurezza della circolazione. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 3 della l. 241/1990, violazione e falsa applicazione delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 81/2020, 4/2021 e 21/2021, eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento, nonché lesione dell’affidamento e dei principi di correttezza e buona fede. In particolare, sosteneva che l’Allegato B della D.A.C. n. 21/2021 prevedesse soluzioni di arredo, tra cui fioriere e dissuasori, compatibili con il centro storico, e che nella medesima zona fossero state autorizzate altre occupazioni con dissuasori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di riesame, adottato dopo il remand cautelare, aveva integralmente sostituito l’originario diniego e ne aveva esaurito l’effetto lesivo. Il riesame, anche se sollecitato da un’ordinanza cautelare, è stato qualificato come nuova espressione della funzione amministrativa, con restituzione all’Amministrazione dell’intero potere decisionale, e non come mera attività esecutiva della pronuncia cautelare. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la concessione di spazi pubblici implichi un’ampia discrezionalità amministrativa sia nell’an sia nella definizione di dimensioni, tempi, modalità e condizioni dell’occupazione, alla luce degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici. Nel caso concreto, la disciplina applicabile alla posa su carreggiata richiedeva pedane amovibili e dissuasori di sosta; la Soprintendenza aveva escluso i dissuasori per il loro carattere non quotidianamente rimovibile e per l’impatto sul decoro e sulla fruizione del centro storico, mentre la Polizia Locale ne aveva confermato la necessità per la sicurezza stradale. Il TAR ha ritenuto la determinazione comunale non manifestamente illogica né irragionevole, adeguatamente istruita e fondata su pareri specifici delle autorità competenti. Ha escluso inoltre che l’Allegato B imponesse il rilascio della concessione, osservando che i dissuasori ivi rappresentati erano manufatti in travertino o peperino collegati con elementi in ferro e quindi non rimovibili giornalmente. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché la legittimità dell’atto non può essere fondata su eventuali precedenti illegittimità e, comunque, la disparità richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni e dell’irragionevole diversità del trattamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini; la relativa violazione è stata dedotta, ma non ravvisata dal giudice.
art. 3 l. 241/1990
Riguarda l’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di riesame, fondato sui pareri della Soprintendenza Capitolina e della Polizia Locale.
art. 12, comma 3, lett. i), D.A.C. n. 21/2021
sulla viabilità locale, le concessioni di suolo pubblico non possono essere rilasciate “sulle sedi stradali adibite a carreggiata”, salvo, tra l’altro, il caso in cui sia possibile sottrarre porzioni di sede stradale senza compromettere la circolazione; in tale ipotesi le occupazioni devono essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta
La disposizione richiede il posizionamento dei dissuasori di sosta per le occupazioni su carreggiata rientranti nell’ipotesi derogatoria; se l’autorità competente alla tutela del centro storico esclude i dissuasori per ragioni di decoro e non sono individuabili soluzioni compatibili, l’Amministrazione può negare la concessione.
D.A.C. n. 21/2021, Allegato B
manufatti “in travertino o peperino collegati tra loro con elementi in ferro di tipo tradizionale”
Le soluzioni rappresentate nell’Allegato B non sono state ritenute idonee a superare il diniego, poiché i dissuasori descritti presentano caratteristiche incompatibili con la loro rimozione quotidiana.
D.A.C. n. 21/2021, Allegato D
Individua gli elementi di perimetrazione ritenuti ammissibili dalla Soprintendenza, ma non sufficienti, secondo la Polizia Locale, a sostituire i dissuasori di sosta necessari per la sicurezza della carreggiata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento telematico dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’adozione, a seguito di un remand cautelare, di un nuovo provvedimento che riesamina integralmente la situazione e sostituisce quello originario determina il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso proposto contro il primo atto, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale: il nuovo provvedimento, anche se adottato su sollecitazione del giudice, costituisce esercizio autonomo della funzione amministrativa e non mera attività esecutiva della pronuncia cautelare.
- La concessione di spazi pubblici per uso privato costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, che comprende la scelta dell’an, della dimensione, della durata, delle modalità e delle condizioni dell’occupazione, nel bilanciamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici.
- È legittimo il diniego di occupazione di suolo pubblico su carreggiata quando l’istruttoria sia fondata su pareri specifici e coerenti delle autorità competenti, una delle quali escluda i dissuasori necessari per la sicurezza stradale per ragioni di tutela del decoro storico e non risultino soluzioni alternative compatibili; il sindacato giudiziale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale se essa non è manifestamente illogica o irragionevole.
- La disparità di trattamento rispetto ad altre autorizzazioni può essere riconosciuta solo in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di una diversità di trattamento irragionevole, la cui prova rigorosa grava sull’interessato; eventuali precedenti illegittimità amministrative non impongono la reiterazione dell’illegittimità.
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