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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex art. 52, D.p.r. 29.09.1973, n. 600 - Presupposti - Necessità della verifica da parte del giudice tributario della presenza di gravi indizi dell'illecito fiscale e della correttezza del loro apprezzamento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui erano stati contestati maggiori ricavi non dichiarati e il superamento della soglia di accesso al regime dei contribuenti minimi. La contestazione principale riguardava l’illegittimità dell’accesso domiciliare eseguito dalla Guardia di Finanza, autorizzato dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo il contribuente, l’autorizzazione si fondava essenzialmente sulla mancata presentazione della dichiarazione IVA 2008, condotta però pienamente coerente con il regime dei contribuenti minimi e quindi priva, di per sé, di effettiva valenza indiziaria. Sono state inoltre dedotte violazioni dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e contestata la ricostruzione dei ricavi sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. Il giudice ha ritenuto che l’autorizzazione all’accesso domiciliare fosse illegittima perché fondata su una mera ipotesi congetturale di evasione: la mancata dichiarazione IVA era infatti compatibile con l’esonero previsto per i contribuenti minimi e i bonifici indicati non dimostravano, ex ante, il superamento della soglia di 30.000 euro. Le prove acquisite durante l’accesso sono state quindi ritenute inutilizzabili; poiché gli avvisi si basavano essenzialmente su tali elementi, sono risultati privi di adeguato supporto probatorio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L’accesso domiciliare ai locali adibiti esclusivamente ad abitazione è subordinato all’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e alla presenza di gravi indizi di violazioni tributarie.

    Il giudice tributario deve verificare non solo l’esistenza di una motivazione nell’autorizzazione, anche per relationem, ma anche la correttezza giuridica della valutazione dei gravi indizi. L’autorizzazione è una condizione necessaria per la legittimità dell’accesso e delle prove acquisite.

  • Art. 33, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Estende, per gli accertamenti sulle imposte sui redditi, l’applicazione delle disposizioni in materia di accessi previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972.

  • Art. 1, commi 96-117, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Il comma 109 prevedeva che i contribuenti minimi fossero esonerati, ai fini IVA, dal versamento dell’imposta e dagli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, salvo gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture e di certificazione dei corrispettivi.

    La mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA, se riferibile a un contribuente legittimamente inserito nel regime dei minimi, non costituisce automaticamente un indizio di evasione.

  • Art. 14 della Costituzione

    Tutela l’inviolabilità del domicilio e impone una lettura rigorosa dei presupposti per l’accesso dell’Amministrazione finanziaria a locali abitativi.

  • Art. 24 della Costituzione

    La garanzia del diritto di difesa giustifica l’inutilizzabilità, anche nel processo tributario, delle prove acquisite mediante un accesso domiciliare illegittimo.

  • Art. 113 della Costituzione

    Impone che gli atti dell’Amministrazione siano effettivamente sottoponibili a controllo giurisdizionale, compresa la verifica dei presupposti dell’autorizzazione all’accesso.

  • Art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212

    Riconosce al contribuente la possibilità di presentare osservazioni e richieste dopo la consegna del processo verbale di constatazione; nel caso esaminato, tuttavia, la decisione è stata fondata principalmente sull’illegittimità dell’accesso domiciliare.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Non è violato quando il giudice ritiene che l’Amministrazione, non producendo la richiesta di accesso e gli elementi posti a fondamento dell’autorizzazione, abbia impedito la verifica dell’effettiva sussistenza dei gravi indizi.

Massime di principio

  • In caso di accesso fiscale a locali esclusivamente abitativi, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è indispensabile e deve fondarsi su gravi indizi concreti di violazioni tributarie.
  • Il giudice tributario deve controllare direttamente la qualità giuridica degli indizi valutati dall’autorità autorizzante, anche quando il decreto richiami per relationem una nota della Guardia di Finanza.
  • Un comportamento apparentemente anomalo non può essere considerato indizio di evasione se è espressamente consentito o coerente con il regime fiscale applicabile al contribuente.
  • Se l’accesso domiciliare è illegittimo, i documenti e le altre prove acquisiti in quella sede possono essere dichiarati inutilizzabili anche nel processo tributario.
  • Quando l’accertamento si fonda essenzialmente su prove inutilizzabili, gli avvisi di accertamento devono essere annullati, salvo che l’Amministrazione disponga di elementi probatori autonomi e sufficienti.
  • L’Amministrazione deve mettere il giudice in condizione di verificare i presupposti dell’accesso, producendo la richiesta, l’autorizzazione e gli elementi indiziari richiamati.

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